Legge Regionale 25 luglio 1990, n. 34
Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1986, n. 49, concernente: "Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate, fatto salvo il divieto di rendere visibili al pubblico le immagini delle pubblicazioni la cui vendita sia vietata per legge ai minorenni".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 luglio 1990.
Floris