Legge Regionale 7 agosto 1990, n. 36
Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1990.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonché, limitatamente ad un numero di 30 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.
3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l’attuazione della campagna antincendi.
Art.2
Art.3
2. Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizion ilegislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1990)
lire 700.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1990.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016 -
Stipendi, pagne, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 4 settembre 1978, n. 57, LR 1o giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10, LR 28 luglio 1981, n. 25, LR 28 luglio 1981, n. 39, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18, LR 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17, LR 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26, LR 26 agosto 1988, n. 32, LR 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria 1990) (spesa obbligatoria).
lire 110.000.000
Capitolo 02050 -
Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51, DPR 19 giugno 1979, n. 348, LR 27 agosto 1982, n. 22, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18, art. 2, LR 5 agosto 1985, n. 17 e LR 5 novembre 1985, n. 26).
lire 590.000.000
Art.4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 agosto 1990.
Floris