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Legge Regionale 8 gennaio 1991, n. 1

Interventi a favore dei lavoratori dell’agro-industria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Indennità straordinaria
1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, della barbabietola o nel settore vinicolo, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è corrisposta, in via straordinaria e limitatamente all’anno 1989, una indennità pari a lire 45.000 per ogni giornata di carenza rispetto al numero di giornate lavorato nel 1988.
2. L’indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell’assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per i pensionamento di vecchiaia.
3. L’indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l’avviamento al lavoro.
4. Le attestazioni relative all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.


Art.2
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in lire 1.600.000.000 per l’anno 1991 e gravano sul capitolo 10109 del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 10109 -
(Nuova istituzione) - Indennità straordinaria ai lavoratori del settore agro - industriale del pomodoro, delle barbabietole e del settore vinicolo
lire 1.600.000.000
3. A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale maggio 1983, n. 11, una somma di pari importo dal capitolo 03017 del bilancio della Regione per il 1990 ed è in corrispondenza ridotta la misura di cui alla voce 2 della Tabella B allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1991

Floris