Legge Regionale 8 gennaio 1991, n. 1
Interventi a favore dei lavoratori dell’agro-industria.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Indennità straordinaria
2. L’indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell’assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per i pensionamento di vecchiaia.
3. L’indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l’avviamento al lavoro.
4. Le attestazioni relative all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.
Art.2
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 10109 -
(Nuova istituzione) - Indennità straordinaria ai lavoratori del settore agro - industriale del pomodoro, delle barbabietole e del settore vinicolo
lire 1.600.000.000
3. A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale maggio 1983, n. 11, una somma di pari importo dal capitolo 03017 del bilancio della Regione per il 1990 ed è in corrispondenza ridotta la misura di cui alla voce 2 della Tabella B allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1991
Floris