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Legge Regionale 8 gennaio 1991, n. 2

Integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, recante "Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, sull’edilizia agevolata.".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. All’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"2. Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto provvedimento formale antecedente all’entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma."
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1991

Floris