Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 6
Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l’accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell’amministrazione regionale e dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42
2. In conseguenza la tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n. 8, e dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34 e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art.2
Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
Art.3
Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
"Le graduatorie dei concorsi sono utilizzate per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo alla loro pubblicazione, per motivi diversi dall’ampliamento della dotazione organica".
2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell’apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20, e di quelli banditi ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1985, n. 26, e 22 aprile 1987, n. 24, sono utilizzate, entro un triennio dalla loro pubblicazione, anche per la copertura delle vacanze di posti derivanti dall’ampliamento della dotazione organica di cui all’articolo 1 della presente legge.
3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico - pratici a conclusione dell’apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima fase concorsuale di cui all’articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.
4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l’esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per difetto dei requisiti psico - fisici prescritti ai sensi dell’articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all’articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico - pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico - pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell’ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.
5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammesso all’apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all’apposito corso di formazione di cui al quarto comma.
6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall’articolo 2, nei limiti dell’incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall’articolo 1.
7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall’ampliamento della dotazione organica di cui all’articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell’articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico - fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l’ordine della predetta graduatoria di merito.
Art.4
Requisiti per l’assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell’articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi alle qualifiche per le quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all’esercizio professionale.
3. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano esclusivamente per le nomine alle qualifiche conseguenti all’approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già riportati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20.
Art.5
Premio compensativo per l’esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento
2. detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell’area contrattuale che, successivamente al 15 marzo 1987, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizi o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsto dal precedente primo comma.
3. All’accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell’ulteriore documentazione acquisita d’ufficio, con l’osservanza delle norme richiamate al primo comma.
Art.6
Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione. Norma transitoria
2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall’articolo 1, comma terzo e quinto, e dall’articolo 3, comma secondo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinamento generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 30 della predetta legge regionale n. 32 del 1988.
Art.7
Istituzione di settori
2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.
Art.8
Riconoscimento di anzianità di servizio
Art.9
Conferimento incarichi coordinamento dell’Azienda delle foreste demaniali - Procedura
2. Il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.10
Comando di personale presso le Regioni
2. Analogamente, con la procedura e nei limiti di cui al precedente comma, l’amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire in posizione di comando personale di ruolo delle regioni a statuto ordinario e speciale.
Art.11
Concorso pubblico per l’assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale. Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26
Art.12
Requisito della scuola dell’obbligo
Art.13
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42
"1 bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1o giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l’Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo".
2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l’istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l’Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 31 dicembre 1988, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono assegnati a domanda al corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si applica la disposizione di cui al precedente secondo comma.
Art.14
Rettifica dell’articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
2. Nella lettera a) del secondo comma dello stesso articolo le parole "8 posti" sono sostituite dalle parole "12 posti".
Art.15
Proroga del termine di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26
Art.16
Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale
2. Nell’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, alla fine del primo comma, il periodo dicente: "6 prescritta la permanenza minima di tre anni nella qualifica funzionale di provenienza" è sostituito dal seguente: "è prescritta la permanenza minima di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza". La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1. gennaio 1991.
Art.17
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4
a) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
"La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12".
b) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge regionale 6 giugno 1989, n. 24".
c) dopo l’ottavo comma è aggiunto il seguente comma:
"9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell’entrata in vigore della presente legge l’amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi".
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, in corrispondenza con il personale da nominarsi salariato temporaneo comune e da inquadrarsi nella terza qualifica funzionale, è aggiunta la seguente posizione giuridica: "b) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12".
Art.18
Interpretazione autentica dell’articolo 73, 3. comma della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
Art.19
Integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
Art.20
Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13. Destinazione
2. La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.
3. La destinazione agli uffici dell’amministrazione regionale è disposta con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l’Assessore regionale competente in materia di difesa dell’ambiente, le amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il comitato per l’organizzazione ed il personale.
Art.21
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 - stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - le competenze dei sottoelencati capitoli terranno conto degli stanziamenti accanto agli stessi indicati:
Capitolo 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’amministrazione regionale( L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1 giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20; artº 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26; L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R.. 24 ottobre 1988, n. 35, e art. 73 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1) (spesa obbligatoria)
lire 30.092.000.000
Capitolo 02019
Versamento ritenute e contributi al fondo per l’integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell’amministrazione regionale (artt. 16 e 17, L.R. 5 maggio 1965, n. 15; artt. 3 e 8, L.R. 30 luglio 1970, n. 6; art. 1, comma terzo, L.R. 7 luglio 1971, n. 18; art. 1 comma secondo, L.R. 9 maggio 1972, n. 11; art. 5, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36; artt. 3 e 4, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria
lire 1.505.000.000
Capitolo 02022
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1) (spesa obbligatoria)
lire 5.327.000.000
Capitolo 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1) (spesa obbligatoria)
lire 2.888.000.000
Capitolo 02050
Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell’amministrazione regionale( L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; art. 2, LR 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 5 agosto 1985, n. 17, e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)
lire 3.300.000.000
3. Alle spese derivanti dalla presente legge, nell’anno 1991, si fa fronte:
- quanto a lire 10.940.000.000 ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per lire 2.900.000.000, per lire 5.490.000.000 e per lire 2.550.000.000, rispettivamente, delle riserve di cui alle voci 1, 2 e 3 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria);
- quanto a lire 32.172.000.000 con quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.
4. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1991
Floris