Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 23 gennaio 1991, n. 9

Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei Comitati di Controllo sugli atti degli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Concorsi pubblici riservati
1. Al fine di sopperire alla carenza di personale necessario per il funzionamento degli uffici dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, in via eccezionale e per una volta soltanto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, pubblici concorsi riservati per la copertura dei posti della dotazione organica del ruolo unico regionale istituti, nelle qualifiche funzionali settima, sesta, quinta e quarta, dal successivo articolo 7, secondo le disposizioni della presente legge.
2. I concorsi pubblici di cui al precedente comma sono riservati:
a) agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni che al 31 dicembre 1990 abbiano prestato servizio presso gli uffici dei Comitati di controllo, in posizione di comando, per almeno tre mesi ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1985, n. 20 e 10 luglio 1986, n. 46;
b) ai segretari comunali di ruolo ed agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso di almeno cinque anni di anzianità riconosciuta nella posizione funzionale di appartenenza, nonchè dei requisiti generali e del titolo di studio prescritti dall’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, fatta eccezione per i limiti di età.
3. I concorsi pubblici riservati si svolgono preliminarmente per gli impiegati di cui alla lettera a) del precedente secondo comma e successivamente, esaurite le predette operazioni concorsuali, per i segretari comunali e gli impiegati di cui alla lettera b) del medesimo comma.
4. I concorsi pubblici riservati di cui ai precedenti commi sono indetti per qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti, secondo l’ordinamento introdotto dalle legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, alle soppresse fasce e qualifiche funzionali individuate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.
5. I concorsi stessi si svolgono per titoli ed esami, consistenti in un colloquio nelle materie indicate nei predetti articoli dalla legge regionale n. 16 del 1981. Per la valutazione dei candidati, le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 50 punti ripartiti come in appresso:
- 30 punti per i titoli di servizio, riferiti alla anzianità complessivamente riconosciuta, ai fini giuridici, nella posizione funzionale rivestita presso l’amministrazione di appartenenza;
- 20 punti per la prova di esame.
6. Per l’espletamento dei concosi pubblici riservati, la ripartizione dei posti per profilo professionale nell’ambito dei posti di ciascuna qualifica funzionale di cui al successivo articolo 7, avuto riguardo alle esigenze di personale degli uffici dei Comitati di controllo individuate con il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 1986, n. 6, i ciriteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse in ordine alla graduazione della valutazione, nonchè ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria di merito, ed ogni altra specificazione necessaria, sono eccezionalmente disciplinati dai criteri che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l’organizzazione ed il personale.


Art.2
Indizione dei concorsi
1. I concorsi di cui al secondo comma, lettera a), dell’articolo 1, sono indetti con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui alla predetta lettera a).

Art.3
Trattamento economico
1. Al personale assunto nel ruolo unico regionale a norma dell’articolo 1, compete il trattamento economico di cui al punto 5.2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, con le modificazioni disposte ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, nonchè quale salario di anzianità, ai sensi del punto 5.3 del predetto decreto m. 193, l’emolumento corrisposto dagli enti di provenienza a uguale o corrispondente titolo.
2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento presso l’ente di provenienza all’atto della assunzione sia superiore, in ragione di anno, a quello determinato ai sensi del prino comma, con esclusione del salario di anzianità, l’eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.
3. Ai fini dell’applicazione del precedente secondo comma, il trattamento economico in godimento deve intendersi costituito dagli elementi della retribuzione annua/ora avanti la stessa natura di quelli indicati nella disposizione di cui al primo comma, nonchè le integrazioni o indennità comunque denominate, purchè pensionabili, ad eccezione degli istituiti corrispondenti al salario di anzianità.


Art.4
Anzianità giuridica
1. Il servizio prestato dal personale di cui al precedente articolo 1, alle dipendenze dell’ente di provenienza, è valutato ai fini giuridici, secondo la disposizione di cui al punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193.

Art.5
Trattamento previdenziale e pensionistico
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l’iscrizione del personale di cui all’articolo 1, presso il Fondo per l’integrazione del trattamento della quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
2. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il medesimo personale è iscritto, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).


Art.6
Passaggio ai ruoli regionali del personale distaccato
1. Il personale degli enti strumentali della regione che all’entrata in vigore della presente legge sia distaccato ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali, può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico regionale dopo un anno di servizio prestato presso tali organi in posizione di distacco.
2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma. Qualora lo stesso periodo si sia compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine decorre da tale ultima data.
3. L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini previsti dal precedente comma.
4. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l’Amministrazione si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell’organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale e con il trattamento economico in atto presso l’ente di provenienza.
6. L’anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l’ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico in sede di applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, è riconosciuta per intero ai fini giuridici ed economici.
7. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l’iscrizione del personale inquadrato a norma del presente articolo, rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
8. Sino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l’iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l’Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell’iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.


Art.7
Incremento della dotazione organica
1. Ai fini previsti dall’articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
- settima qualifica funzionale: 13 posti;
- sesta qualifica funzionale: 31 posti;
- quinta qualifica funzionale: 22 posti;
- quarta qualifica funzionale: 28 posti.
2. Il numero delle unità di personale che l’Amministrazione regione può acquisire in posizione di comando ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46, è ridotto, per ciascuna fascia funzionale, in correlazione delle unità che vengono inquadrate nelle corrispondenti qualifiche funzionali a norma dell’articolo 1, intendendosi tale corrispondenza determinata dalla tabella A allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.


Art.8
Divieto di mobilità
1. Il personale assunto e quello inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge è assegnato, per un periodi non inferiore a cinque anni decorrente dalla data dell’inquadramento, alle sedi di servizio degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e, nello stesso periodo, non può essere trasferito ad altri uffici dell’Amministrazione regionale, nè collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

Art.9
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 3.865.000.000 per l’anno 1991 ed in lire 2.575.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio 1990 terranno conto rispettivamente delle seguenti nuove spese: 2.065.000.000, 860.000.000, 400.000.000, 280.000.000 e 260.000.000
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 gennaio 1991

Floris