Legge Regionale 22 marzo 1991, n. 10
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1991.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell’Azienda delle Foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1991, già autorizzato con la legge regionale 9 gennaio 1991, n. 3, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 30 aprile 1991.
Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 22 marzo 1991.
Floris
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