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Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 14

Bilancio della regione per l’anno finanziario 1991 e Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con proprie decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
1. E’ approvato in lire 7.874.287.000.000 il totale della spesa della regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

Art.4
1. AI sensi e per gli effetti dell’articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1991, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza Pubblica
06 - Istruzione e culturale
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili

2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1) Servizi degli organi costituzioni della Regione.
2) Personale in attività di servizio.
3) Personale in quiescenza.
4) Acquisto di beni e servizi.
5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti.
6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
7) Interessi
8) Partite che si compensano nell’entrata.
9) Somme non attribuibili.

TITOLO II - SPESE D’INVESTIMENTO
1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche a carico diretto della Regione.
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori,
5) Partecipazioni azionari e conferimenti
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
8) Somme non attribuibili.

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
1) Mutui.
2) Obbligazioni.
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1) Partite di giro.


STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLE GIUNTA
Art.5
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Art.6
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.7
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato, altresì, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.
3. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 500.000.000.


Art.9
1. Il trasferimento dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 2 degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppresso, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al primo comma, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per il trasferimenti inferiori a lire 500.000.000.
4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell’Assessorato della agricoltura e riforma agro - pastorale, dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell’Assessorato dei lavori pubblici, ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.
5. Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1991, sui capitoli 06260 e 08026.


Art.10
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell’Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art.11
1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA
Art.12
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATI DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLE DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.13
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente per l’anno finanziario dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.14
1. E’ autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l’impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell’Amministrazione regionale.

Art.15
1. Nell’anno 1991 le spese per il funzionamento e per l’assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.


Art.16
1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nei capitoli 05013/03, 05014/08, 05078, 05078/08 e 05115 scadenti il 31 dicembre 1990, sono prorogati al 31 dicembre 1991.

Art.17
1. E’ approvato il bilancio di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della regione Sarda per l’anno finanziario dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 7.000.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto(capp. 05036 e 05036/01).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO – PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.18
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

Art.19
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti l’iscrizione al capitolo 06110 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con l’accertamento effettuato in conto del capitolo 36119 dello stato di previsione dell’entrata, delle somme previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.20
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1o gennaio al 31 gennaio 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

Art.21
1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 0711 una somma non superiore a lire 1.700.000.000 deve essere erogata agli enti provinciali del turismo ed alle aziende di soggiorno in proporzione alle quote già percepite della soppressa imposta di soggiorno.

Art.22
1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto del capitolo 23206/01:
Capitolo 07035 - Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi;
Capitolo 07035/01 - Contributi in conto interessi alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi, relativi alle assegnazioni sui Piani annuali di attuazione dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ex legge 1o marzo 1986, n. 64.


Art.23
1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nel capitolo 07003/05 scadenti il 31 dicembre 1990, sono prorogati al 31 dicembre 1991.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.24
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.25
1. Ai termini dell’articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1990 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell’entrata in bilancio della Regione per l’anno 1991.
2. A tal fine l’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni di bilancio.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.26
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria per l’anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

Art.27
1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nei capitoli 09037/02 e 09040 scadenti il 31 dicembre 1990, sono prorogati al 31 dicembre 1991.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.28
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.29
1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10005 può procedersi, per la parte eccedente il 30 per cento di detto stanziamento, subordinatamente all’accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23242.
2. La deroga relativa alla percentuale del 30 per cento deve intendersi riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati dal Fondo sociale europeo negli anni precedenti.
3. Al versamento nel fondo di cui al primo comma, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10006 e 10006/01 può procedersi subordinatamente all’accertamento delle relative entrate in conto, rispettivamente, dei capitoli 23242/01 e 23242/03.


Art.30
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 10145 del bilancio per l’anno finanziario 1991 è versato alla contabilità speciale di cui all’articolo 46 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, anche nelle more della predisposizione del programma di cui all’articolo 26, terzo comma, lettera a), della medesima legge.

Art.31
1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nel capitolo 10137/01, scadenti il 31 dicembre 1990, sono prorogati dal 31 dicembre 1991.

Art.32
1. Gli stanziamenti da gestire tramite le contabilità speciali di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, articolo 1 (Fondo sociale), alla legge regionale 1o giugno 1979, n. 47, art. 28 (Fondo formazione) ed alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 articolo 46 (Fondo per gli interventi dell’Agenzia regionale del lavoro), sono versati nelle contabilità medesime al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale; le conseguenti disponibilità sono considerate nella determinazione del limite massimo delle giacenze detenibili ai termini delle norme sulla tesoreria unica.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.33
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport, per l’anno finanziario dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

Art.34
1. Nel caso in cui l’Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1991 in tutto o in parte, i mutui previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 051005 dello stato di previsione dell’entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all’ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1991.

Art.35
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.36
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.37
1. La facoltà di cui all’articolo 90 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 1991.

Art.38
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.


Art.39
1. Le disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli compresi nella categoria di programma 12.01 - sottocategoria 02 - Funzioni socio - assistenziali ad esaurimento già di competenza di altri Assessorati - del bilancio della Regione per l’anno 1990 e soppresso nello stesso bilancio per l’anno 1991, sono attribuite, rispettivamente, ai capitoli 12001/47 e 12001/48, se provenienti da capitoli di parte corrente od in conto capitale finanziati con risorse regionali ed ai capitoli 12001/49 e 12001/59, se provenienti da capitoli di parte corrente od in conto capitale finanziati con assegnazioni statali.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.40
1. E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

Art.41
1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nei capitoli 13002 e 13025, scadenti il 31 dicembre 1990, sono prorogati al 31 dicembre 1991.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.42
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.43
1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessore competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione di stanziamenti di importo pari a detti contributi, nei competenti capitoli di bilancio.
2. la suddetta iscrizione deve essere disposta quanto agli stati di previsione della spesa, in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma, e quanto allo stato di previsione dell’entrata, in conto del capitolo 23402.
3. La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziati con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (rifinanziamento Piano di rinascita) ed alle legge regionali 30 settembre 1971, nº 25, e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in tal caso i finanziamenti della CEE sono iscritti in conto del capitolo 23402 dello stato di previsione dell’entrata e del capitolo 03062 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per essere successivamente riversati alle citate contabilità speciali ed attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.


Art.44
1. Una quota dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 1990 applicata al bilancio di previsione 1991 dell’ammontare di lire 15.298.000.000 è utilizzata quale copertura della reiscrizione dei seguenti stanziamenti eliminati dal conto dei residui alla chiusura dell’esercizio 1990 e relativi a spese finanziate con fondi assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione:
Capitolo 03038 - Piani di sviluppo Comunità montane
lire 4.674.000.000
Capitolo 05013 - Contributi imprese industriali
lire 110.000.000
Capitoli 05078/01 - Interventi laghi salsi
lire 54.000.000
Capitolo 08059 - Edifici pubblici - Investimenti
lire 1.417.000.000
Capitolo 08059/01 - Abbattimento barriere architettoniche
lire 605.000.000
Capitolo 08060 - Completamento opere statali
lire 17.000.000
Capitolo 08065 - Edilizia penitenziaria
lire 354.000.000
Capitolo 08066 - Caserme e sedi servizio carabinieri
lire 198.000.0004
Capitolo 08081 - Cliniche universitarie
lire 366.000.000
Capitolo 08092 - Interventi edilizia sovvenzionata
lire 2.774.000.000
Capitolo 08106 - Contributi individuali per abitazioni
lire 3.104.000.000
Capitolo 08118 - Edilizia scolastica
lire 1.106.000.000
Capitolo 08119 - Edilizia scuola materna
lire 199.000.000
Capitolo 08122 - Edilizia scuola materna non statale
lire 131.000.000
Capitolo 08123 - Scuole statali di ogni ordine
lire 189.000.000


Art.45
1. Per gli effetti di cui all’art. 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.46
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata dovute ad enti ed istituti o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.47
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta medesime adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte del conti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitolo 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell’entrata in bilancio della Regione per l’anno 1991, degli importo corrispondenti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1990.
2. Per i capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.48
1. Ai fini dell’applicazione del punto 4.2, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l’Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 02017 delle somme corrispondenti alla differenza tra l’ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario e la spesa effettivamente sostenuta per tali prestazioni, nel corso dell’anno 1990.

Art.49
1. L’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
3. Con la procedura di cui al primo comma è autorizzata l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato.


Art.50
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con concorso della Comunità economica europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art.51
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, con le modalità di cui al precedente articolo 49, è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al programma operativo riguardante la Regione Sardegna in base al quadro comunitario di sostegni per gli interventi strutturali comunitari relativi all’obiettivo n. 1, - ivi compresi il programma "Interreg" e gli interventi da realizzarsi con la "sovvenzione globale" - subordinatamente all’approvazione degli stessi con decisione della commissione delle Comunità europee, ed attingendo per quanto concerne le quote di concorso della Regione, all’apposito accantonamento predisposto nel fondo di cui al capitolo 03017 (voce 4 della tabella B allegata alla legge finanziaria).

Art.52
1. Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emessi ai sensi dell’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l’Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell’ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224/01, 08069/03, 09042, 09043 e 09044.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, circa il trasferimento delle somme non impegnate sul Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili, le somme necessarie sono iscritte al capitolo 03063 su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio secondo la procedure di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.
3. Con la stessa procedura si provvede, ai fini dell’applicazione di norme di legge statali che prevedono la restituzione di assegnazioni non utilizzate.


Art.53
1. Ai termini dell’articolo 5, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1991-92-93 nel testo allegato alla presente legge.

Art.54
1. E’ approvato il bilancio pluriennale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per il triennio 1991-92-93 nel testo allegato alla presente legge (allegato 1).

Art.55
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 aprile 1991

Floris