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Legge Regionale 6 maggio 1991, n. 15

Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Per far fronte ai danni provocati dalla eccezionale grandinata del 9 ottobre 1990, l’Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere agli imprenditori agricoli, le cui aziende abbiano subito danni alle strutture ed agli impianti un contributo in conto capitale fino all’80 per cento del danno subito dalle strutture fondiarie aziendali;
b) a concedere agli imprenditori agricoli di cui al precedente punto a) le cui aziende abbiano subito la perdita della produzione lorda vendibile superiore al 35 per cento, contributi fino all’80 per cento del danno accertato;
c) a concedere agli imprenditori agricoli che praticano colture in pieno campo, non assicurabili ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 18 le cui produzioni lorde vendibili aziendali abbiano subito una perdita non inferiore al 35 per cento, prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale mutuato, con le modalità dell’articolo 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
d) a concedere agli imprenditori agricoli che praticano colture intensive e pregiate, annesse alla assicurazione agevolata ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 18, le cui produzioni lorde vendibili aziendali abbiano subito una perdita non inferiore al 35 per cento, prestiti quinquennali ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.


Art.2
1. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, nei limiti delle disponibilità esistenti per l’attuazione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, le provvidenze previste in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altri provvedimenti legislativi statali in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
2. Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, l’onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione.


Art.3
1. L’istruttoria, il collaudo e l’erogazione degli aiuti previsti dalla presente legge è attribuita all’Ufficio speciale istituito presso l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale à termini dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.


Art.4
1. Per la concessione delle provvidenze considerate dalla presente legger sono autorizzate le seguenti spese:
- lire 57.000.000.000 da iscriversi nel capitolo 06120 del bilancio per l’anno 1991 e da versarsi al fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui agli articoli 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 e 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12;
- lire 2.000.000.000 da iscriversi nel capitolo 06121 dei bilanci per gli anni dal 1991 al 1995, quale limite d’impegno per la concessione del concorso negli interessi relativi ai prestiti di cui all’articolo 1, lettera c), della presente legge.
2. Nel bilancio della regione per l’anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1991)
lire 59.000.000.000
mediante utilizzazione della voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1991.

In aumento
Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11 e art. 19 della L.R. 7 giugno 1989, n. 25) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive( L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, artº 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 25, quinto comma, della legge finanziaria)
lire 57.000.000.000

Capitolo 06121
Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionale avversità atmosferiche (artt. 6 e 26, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24 e art. 18, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e L.R. 17 luglio 1987, n. 31)
lire 2.000.000.000
3. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui capitoli 06120 e 06121 del bilancio della Regione per l’anno 1991 e sul capitolo dei bilanci dal 1992 al 1995 corrispondente al capitolo 06121 del bilancio 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 maggio 1991

Floris