Legge Regionale 6 maggio 1991, n. 16
Istituzione dell’Osservatorio epidemiologico regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. In deroga agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nel rispetto dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER), cui compete la promozione ed il coordinamento delle attività di rilevazione e di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche necessarie per la programmazione sanitaria regionale.
2. L’Osservatorio epidemiologico regionale costituisce un settore del primo servizio dell’Assessorato regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
Art.2
Funzioni dell’Osservatorio epidemiologico regionale
a) definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell’ambiente, i livelli di funzionalità e le caratteristiche strutturali dell’organizzazione sanitaria regionale;
b) raccogliere, selezionare ed elaborare dati su problematiche specifiche, coordinando a tal fine le informazioni provenienti dagli Osservatori epidemiologici delle Unità sanitarie locali, di cui al successivo articolo 3;
c) promuove la periodica effettuazione di rilevazioni sulle realtà di cui alla precedente lettera a);
d) assicurare il supporto informativo alle strutture competenti in materia di educazione sanitaria.
2. L’Osservatorio epidemiologico regionale organizza la propria attività articolandola in progetti obiettivo e coordinandosi con i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.
Art.3
Centri multizonali di osservazione epidemiologica
2. Il Centro multinazionale di osservazione epidemiologico costituisce un settore specifico del servizio di igiene pubblica dell’Unità sanitaria locale.
3. Il centro multizonale di osservazione epidemiologica, sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio epidemiologico regionale, provvede
- alla raccolta, elaborazione e selezione dei dati concernenti la tutela della salute e l’organizzazione sanitaria nel proprio bacino d’utenza;
- a periodiche rilevazioni sullo stato sanitario della popolazione e dell’ambiente;
- all’attività di rilevazione concernente le indagini sulle problematiche specifiche di cui al precedente articolo 2, lettera b).
Art.4
Personale addetto ai Centri multizonali di osservazione epidemiologica
2. La dotazione organica di ogni centro, determinata ai sensi del comma precedente, deve almeno prevedere:
a) un coadiutore sanitario specialista in igiene e medicina preventiva con indirizzo in epidemiologia e sanità pubblica;
b) due assistenti medici dell’area di igiene pubblica ogni centomila abitanti;
c) due biologi collaboratori ogni centomila abitanti;
d) un farmacista collaboratore o laureato in chimica e tecnica farmaceutica o specializzato in farmacologia;
e) uno statistico collaboratore ogni 200.000 abitanti;
f) un assistente amministrativo ogni 150.000 abitanti;
g) un coadiutore amministrativo per ogni presidio multizonale;
h) un operatore di centro elettronico ogni 150.000 abitanti.
3. Il personale di cui al comma precedente deve essere reclutati secondo le norme previste dal decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modifiche.
4. Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al comma precedente le Unità sanitarie locali sono autorizzate a bandire le selezioni per la copertura della pianta organica ai sensi della legislazione vigente.
Art.5
Collaborazione con organismi interni
2. Detto Centro, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128, viene coordinato dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero ove ha sede ed opera in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale per quanto riguarda le funzioni di cui all’articolo 2 della presente legge secondo le direttive impartite dall’Assessore regionale della sanità .
3. La direzione tecnica - scientifica del suddetto Centro verrà assunta mediante convenzione di consulenza da stipularsi da parte della Unità sanitaria locale n. 21, da un medico che abbia raggiunto un livello apicale e sia in possesso di particolari titoli specifici ed esperienza di rilievo nazionale ed internazionale.
Art.6
Collaborazione con organismi esterni
Art.7
Collaborazione con l’Istituto di sanità ed altri Osservatori
Art.8
Notiziario informativo
Art.9
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 1991 i capitoli 02016, 02102 e 12133 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000, 5.000.000 e 1.200.000.000.
3. Nello stesso bilancio, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e assistenza sociale, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:
Capitolo 12133-04 (1.1.1.4.2.2.08.07) (05-01) Spese per collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e altri Osservatori epidemiologici di altre regioni, Centri e Istituti di ricerca per il perseguimento degli obiettivi dell’Osservatorio epidemiologico della Regione Sarda
lire 250.000.000
Capitolo 12133-05 (1.1.1.4.2.208.07) (05-01) Spese per la pubblicazione del notiziario informativo dell’Osservatorio epidemiologico della Regione sarda e di edizioni scientifiche nel campo epidemiologico
lire 43.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 6 maggio 1991
Floris