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Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 17

Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Allo scopo di realizzare un miglior utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la Regione Sardegna, in attuazione dell’articolo 5, lettera d) dello Statuto ed in applicazione dell’articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, favorisce l’accesso alla proprietà della casa.
2. Gli istituti autonomi per le case popolari, i Comuni e gli enti pubblici della Sardegna procedono all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della vigente normativa, attraverso programmi annuali di cessione secondo quanto indicato nei successivi articoli.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge:
a) gli alloggi di servizio assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo od il concorso dello Stato o della Regione;
c) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie sprovviste di abitazione (case parcheggio);
d) gli alloggi espressamente destinati a scopi assistenziali o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell’edilizia sovvenzionata.


Art.2
Programmi annuali di cessione
1. I programmi di cui al precedente articolo 1, predisposti distintamente per il patrimonio di edilizia sovvenzionata e per quello di edilizia non sovvenzionata, sono proposti all’approvazione della Regione entro il 30 marzo di ciascun esercizio finanziario e debbono indicare, oltre alle linee di politica gestionale del patrimonio perseguita da ciascun ente gestore, i criteri di utilizzo delle entrate derivante dalle cessioni patrimoniali.
2. I programmi di cessione e di riutilizzo delle entrate sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, sentita la Commissione comunale di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e degli atti della programmazione della Regione nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
3. L’approvazione dei programmi di riutilizzo, qualora riferiti ad alloggi di edilizia sovvenzionata, costituisce l’atto di proposta della Regione per la successiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici di cui all’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.


Art.3
Cessione del patrimonio ex ACAI nel Comune di Carbonia
1. L’Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari predispone, nell’ambito dei programmi annuali di cui al precedente articolo 2, e comunque non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito programmi di cessione degli alloggi realizzati dall’ACAI e successivamente trasferiti alla SMCS, la cui alienazione, per le modalità di costruzione e la vetustà di tale patrimonio, è ritenuta utile, ai sensi dell’articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per una migliore gestione del patrimonio amministrato dal predetto istituto.
2. La cessione degli alloggi di cui al comma precedente che risultino occupati senza titolo è subordinata alla regolarizzazione dei rapporti locativi secondo quanto disposto dall’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989 n. 13, e successive modificazioni. A tal fine il Comune di Carbonia, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e su segnalazione dello IACP di Cagliari, provvede a dichiarare decaduti, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, gli assegnatari che abbiano ceduto in tutto o in parte gli alloggi assegnati o non abitino più stabilmente negli stessi, salvo che non siano emigrati per motivi di lavoro e che comunque non abbiano ceduto in tutto o in parte l’alloggio ad essi assegnato.


Art.4
Cessione del patrimonio di edilizia sovvenzionata
1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla Regione ai sensi del precedente articolo 1 ed assoggettato alla gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto secondo le modalità indicate dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
2. Possono conseguire il riscatto dell’alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre 10 anni e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni ed abbiano pagato integralmente il canone di locazione.
3. E’ Vietato per un periodo di dieci anni procedere alla modificazione della destinazione d’uso degli immobili ceduti.


Art.5
Limiti di cessione
1. Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione del programma di cessione di cui al precedente articolo 2 non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto o Comune al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art.6
Cessione del patrimonio di edilizia sovvenzionata.
1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla Regione ai sensi del precedente articolo 1, e non assoggettato alla gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto agli assegnatari che ne fanno richiesta sulla base del valore venale degli alloggi determinato dall’Ufficio tecnico erariale ed in ogni caso il prezzo non potrà essere inferiore a quello determinabile ai sensi dell’articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
2. Possono conseguire il riscatto dell’alloggio gli assegnatari che ne siano inquilini da oltre 10 anni ed abbiano integralmente pagato i canoni di locazione.
3. Il pagamento del presso è effettuato in contanti o ratealmente con iscrizione di ipoteca sull’alloggio ceduto.
4. Il pagamento rateale è fissato per un periodo massimo di 15 anni con la maggiorazione delle rate di un tasso di interesse pari al tasso di sconto vigente allo stipula dell’atto di cessione.
5. Alle cessioni di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nei commi quinto, settimo, ottavo e nono dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni.


Art.7
Cessione del patrimonio non abitativo
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari possono comprendere, nei programmi di cui al precedente articolo 2, unità immobiliari non residenziali che, per collocazione e specifica destinazione, abbiano scarsa rilevanza sociale.
2. La cessione delle unità immobiliari di cui al comma precedente è effettuata all’incanto sulla base di un prezzo iniziale dall’Ufficio tecnico erariale.


Art.8
Reimpiego delle entrate
1. Le somme ricavata dalla cessione del patrimonio di cui ai precedenti articoli 1 e 7 sono destinate:
a) all’acquisto, alla costruzione ed al recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata;
b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla deliberazione CIPE 27 ottobre 1988;
c) alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere;
d) all’acquisizione di aree per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
e) alla costruzione di alloggi - parcheggio e di alloggi di edilizia agevolata convenzionata al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza, come previsto dall’articolo 21 lettº e) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13.


Art.9
Norma transitoria
1. Il termine del 31 dicembre 1986, previsto al primo comma dell’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente " Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", è prorogato al 31 dicembre 1990.

Art.10
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13
1. Il dodicesimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 è così sostituito: " 12. AI componenti delle Commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di lire 80.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell’ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati".

Art.11
Norma finanziaria
1. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 30.000.000 annue.
2. Nel bilancio della regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e artº 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 – legge finanziaria 1991)
lire 30.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 3 della Tabella A allegata alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991)

In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08103-01 - Finanziamento ai Comuni per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8, LR 6 aprile 1989, n. 13 e art. 10 della presente legge)
lire 30.000.000

3. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico sul capitolo 08103-01 del bilancio della Regione per l’anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 giugno 1991

Floris