Legge Regionale 24 giugno 1991, n. 19
Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Destinazione dei contributi
2. I contributi sono ripartiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. In sede di prima applicazione, il decreto è emanato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni, le Province e le Comunità montane utilizzano il contributo nell’ambito delle seguenti finalità :
a) istituzione e gestione di servizi di pubblica utilità e acquisto delle relative attrezzature fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni sulla copertura minima obbligatoria del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e con contributi finalizzati;
b) finanziamento delle spese generali di funzionamento derivanti:
- dall’esercizio delle funzioni amministrative trasferite, delegate o comunque attribuite dalla legislazione regionale;
- dalla gestione dei trasferimenti regionali specificatamente destinati a spese di investimento;
c) copertura di spese di investimento e pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il Credito sportivo e, fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito, anche con altri istituti;
d) riequilibrio della gestione finanziaria, con pagamento dei debiti pregressi regolarmente accertati e non estinti per insufficienza del finanziamento di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43.
Art.2
Ripartizione dei contributi
a) per il 70 per cento in parti uguali fra i Comuni destinatari;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.
2. Per l’anno 1991 il contributo destinato alle Province è ripartito:
a) per il 30 per cento in parti uguali fra le Province destinatarie;
b) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicitari dall’ISTAT.
3. Per l’anno 1991 il contributo destinato alle Comunità montane è ripartito in parti uguali.
4. Per gli anni seguenti i criteri di ripartizione saranno stabiliti con successiva legge regionale.
Art.3
Incentivi alle forme associative fra Comuni
2. Inoltre, nel procedere alla ripartizione della parte del contributi da dividersi in parti uguali, viene computata, oltre alla quota spettante all’unione o al nuovo Comune, una quota per ciascuno dei Comuni che deliberano la costituzione di un’unione o che entrano a far parte di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Comuni contigui.
3. Al fine di incentivare l’effettiva gestione associata dei servizi, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni fino a 5.000 abitanti e di 2 alla popolazione dei Comuni da 5.0001 a 10.000 abitanti che deliberino la costituzione di consorzi volontari ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per gli anni 1991 e 1992, i medesimi coefficienti di ponderazione di applicano anche alla popolazione dei Comuni non superiori rispettivamente a 5.000 e 10.000 abitanti che partecipano a consorzi ed altre forme associative tra enti locali per la gestione di servizi costituiti prima dell’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I coefficienti di ponderazione di cui ai precedenti commi possono essere applicati congiuntamente.
Art.4
Studio sugli indicatori e i criteri di ripartizione dei trasferimenti regionali agli enti locali
a) predisporre, avvalendosi dei dati in suo possesso, e in particolare di quelli desumibili dai certificati dei conti consuntivi dei bilanci degli enti locali, una banca dati sulle entrate, con particolare riferimento ai trasferimenti finanziari regionali, e sulle spese degli enti locali, nonché sui livelli e i costi dei servizi da questi erogati;
b) presenta alla competente Commissione consiliare proposte per l’impiego di indicatori e di criteri ritenuti utili al fine di pervenire ad un metodo di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge, e eventualmente di altri trasferimenti regionali, che:
- tenga conto degli effettivi fabbisogni finanziari degli enti locali e dei costi e livelli di sviluppo dei diversi servizi da essi erogati;
- incentivi l’efficienza nella gestione;
- tenga conto dell’effettiva attivazione, da parte degli enti locali, degli istituti contrattuali finanziari al miglioramento dell’efficienza dei servizi.
Art.5
Spese per la formazione dei dipendenti degli enti locali
Art.6
Incremento del Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi
Art.7
Interpretazione autentica dell’art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13
Art.8
Norma finanziaria
2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi al 1993 si provvede con la legge finanziaria.
3. Nel bilancio annuale della Regione per l’anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (artº 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 13)
anno 1991 L. 80.000.000.000
anno 1992 L. 90.000.000.000
anno 1993 L. 100.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella 4 allegata alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria).
04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Capitolo 04047-00
Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto e altri mezzi meccanici occorrenti per il funzionamento degli uffici periferici dell’Amministrazione regionale
anno 1991 L.. 1.500.000.000
In aumento
Capitolo 04162-06
(Nuova istituzione) 2.1.1.5.2.2.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese per il funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni della Sardegna (art. 2, primo comma, e art. 3 della presente legge)
anno 1991 L. 76.000.000.000
anno 1992 L. 85.500.000.000
anno 1993 L. 95.000.000.000
Capitolo 04162-07
(Nuova Istituzione) 2.1.1.5.22.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi delle Province della Sardegna (art. 2, secondo comma, della presente legge)
anno 1991 L. 4.000.000.000
anno 1992 L. 4.500.000.000
anno 1993 L. 5.000.000.000
Capitolo 04162-08
(Nuova istituzione) 2.1.1.5.22.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi delle Comunità Montane della Sardegna (art. 2, terzo comma, della presente legge)
anno 1991 L. 1.000.000.000
Capitolo 04162-09
(Nuova istituzione) 2.1.1.5.22.11.33 (08-02) - Contributi all’ISFORE per la formazione dei dipendenti degli enti locali territoriali (art. 5 della presente legge)
anno 1991 L. 500.000.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04162-06, 04162-07, 04162-08, 04162-09 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 ed ai capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 04162-06 e 04162-07.
Art.9
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 giugno 1991
Floris