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Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 23

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 1990, n. 161, relativo al prelevamento della somma di Lire 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05043 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente. Spese per la difesa dagli incendi boschivi. Trattamento di pensione agli allievi guardie forestali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. AI sensi e per gli effetti dell’articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 1990, n. 161, concernente il prelevamento della somma di lire 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del Cap. 05043 recante "Spese per la difesa dagli incendi boschivi" dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente del bilancio regionale per l’anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 luglio 1991.

Floris