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Legge Regionale 22 luglio 1991, n. 25

Provvedimenti urgenti a sostegno dell’attività di pesca.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(DISPOSIZIONI PER L’ADATTAMENTO DELLA CAPACITA’DI PRODUZIONE DELLA FLOTTA PECHERECCIA ALLE POSSIBILITA’DI CATTURA MEDIANTE IL FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI DA PESCA.)
Art.1
Fermo temporaneo delle navi da pesca
1. Al fine di consentire il riposo biologico nelle acque marine circostanti la Sardegna e per realizzare l’adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia all’effettiva disponibilità delle risorse ittiche, in applicazione del regolamento n .4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio delle Comunità Europee, le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna sono obbligate a sospendere l’attività di pesca nei periodi stabiliti con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente di cui al successivo articolo4.
2. Per il fermo temporaneo delle navi da pesca indicate al precedente comma, l’Assessore della difesa dell’ambiente è autorizzato a concedere alle imprese di pesca, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anno e che quivi svolgano prevalentemente la loro attività di pesca con navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, premi di arresto temporaneo.
3. L’ammontare del premio è determinato dall’Assessore della difesa dell’ambiente nei seguenti limiti massimi giornalieri:
Stazza di nave

Pescherecci -10 anni

Pescherecci +10 anni
meno di 4 tsl
70.000

60.000
da 4 a 12 tsl

120.000

100.000
da 12 a30 tsl

250.000

200.000
da 30 a70 tsl

400.000

300.000
da 70 a 100 tsl

600.000

500.000
oltre 100 tsl

900.000

800.000

4. I benefici di cui al presente articolo non si applicano alle navi abilitate alla pesca oceanica.


Art.2
Concessione dei premi e delle indennità giornaliere
1. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, almeno 120 giorni dell’anno civile precedente, la nave abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito una nave che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo temporaneo continuativo per almeno 45 giorni nell’anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettariamente determinato in 115 giorni nello stesso anno.
2. Per il periodo di fermo temporaneo ai componenti l’equipaggio dei natanti è corrisposta per i giorni di effettivo fermo, una indennità giornaliera pari a lire 60.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Per il periodo di fermo tecnico, determinato forfettariamente ai sensi del precedente primo comma, ai componenti l’equipaggio dei natanti è corrisposta una indennità giornaliera di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. In sede di prima applicazione nella presente legge la determinazione forfettaria del periodo di fermo tecnico si intende riferita a tutto l’anno 1991.
4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte a condizione che i componenti l’equipaggio abbiano svolto nell’anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei compartimenti marittimi della Sardegna.


Art.3
Modalità di concessione dei premi e delle indennità.
1. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l’indennità giornaliera spettanti ai membri dell’equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, detratte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l’armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l’equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.
2. Il premio di fermo temporanei e l’indennità giornaliera non sono cumulabili con l’indennità o contributi analoghi erogati dallo Stato.
3. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente di cui al successivo articolo i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l’indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali sono eseguiti dall’Amministrazione regionale o delegati, in attuazione dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti che saranno disposti dall’Assessorato della difesa dell’ambiente anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell’articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2240 e successive modificazioni.


Art.4
Decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente
1. L’Assessore della difesa dell’ambiente con proprio decreto stabilisce:
a) l’ammontare del premio di fermo di pesca temporaneo nell’ambito dei limiti indicati nell’articolo 1;
b) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;
c) le modalità tecniche per l’erogazione dei premi e dell’indennità giornaliera;
d) le misure tecniche di ripresa dell’attività di pesca.


Art.5
Non cumulabilità degli indennizzi per la sospensione dell’attività di pesca
1. Il beneficiario dell’indennità giornaliera di cui al secondo e terzo comma dell’articolo2 è escluso dalla concessione dei benefici di cui all’articolo 6 della presente legge e viceversa.

CAPO II
(DISPOSIZIONE A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE)
Art.6
Sospensione dell’attività di pesca negli stagni
1. Per consentire il ripopolamento e l’accrescimento delle specie ittiche negli stagni costieri della Sardegna i titolari della concessione dell’esercizio dell’attività di pesca possono richiedere di sospendere l’attività in periodi stabiliti con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
2. per la sospensione dell’attività di pesca l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente è autorizzato a concedere premi per l’arresto temporaneo.
3. Detto premio, consistente, in un’indennità giornaliera di lire 30.000 per ciascun socio o lavoratore occupato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, può essere concesso a condizione che per almeno 60 giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale dell’anno, previsti dal decreto dell’Assessore regionale competente in materia di difesa dell’ambiente di cui al primo comma del presente articolo, il concessionario sospenda l’attività di pesca nel compendio e che osservi periodi di arresto temporaneo di almeno 45 giorni continuativi.
4. La durata complessiva dell’arresto temporaneo non può essere superiore a 90 giorni.
5. I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli anni 1991 e 1992.


Art.7
Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali
1. Al fine di sostenere l’attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi o frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi una tantum per un importo complessivo di lire 300.000.000.
2. L’ammontare del contributo è fissato in lire 5.000.000 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.
3. E’ altresì autorizzata la concessione di un ulteriore contributo una tantum di lire 1.000.000 a favore della personale impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell’imbarcazione.
4. AI fini dell’erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all’Amministrazione regionale - Assessorato della difesa dell’ambiente - apposita istanza corredata dall’attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all’autorizzazione per l’esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministero della marina mercantile 20 ottobre 1986.


Art.8
Istituzione di zone di studio sui datteri di mare
1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell’ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

Art.9
Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.
2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma precedente per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.
3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai primi due commi sono fissati con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.


Art.10
Acquisto di mezzi nautici
1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell’ambiente marino, l’Assessorato della difesa dell’ambiente è autorizzato a procedere all’acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonché delle relative apparecchiature e strumentazioni. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata nel 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

Art.11
Vendita molluschi eduli lamellibranchi
1. Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare il giorno successivo a quella della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare.

CAPO III
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.12
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 21.650.000.000 per l’anno1991, in lire 25.750.000.000 per l’anno 1992 ed in lire 20.350.000.000 per l’anno1993 e successivi.
2. Le spese di cui all’articolo10 sono autorizzate nell’anno 1992.
3. Nel bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In Diminuzione
03 - Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislativi (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n.11 e art. 3 L.R. 30 aprile1991, n.13)
1991 lire 17.635.000.000
1992 lire 22.750.000.000
1993 lire 20.350.000.000
mediante riduzione delle sotto elencate riserve della Tabella A allegata alla legge finanziaria
Voce 2
1991 lire 9.614.000.000
1992 lire 11.000.000.000
1993 lire 11.000.000.000
Voce 3
1991 lire 8.021.000.000
1992 lire 11.750.000.000
1993 lire 9.350.000.000
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art.3, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 3.000.000.000
1993 lire
mediante riduzione della riserva di cui alla voce2 della Tabella B allegata alla legge finanziaria

05 - Assessorato difesa dell’ambiente
Capitolo 05088
Contributi per favorire le attività pescherecce (art.7, LR5 marzo1953, n.2, LR18 maggio1977, n. 19, art.104, L.R. 4 giugno1988, n. 11 e art.46,1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)
1991 lire 2.000.000.000
1992 lire
1993 lire

Capitolo 05089
Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca (LL.RR. 28 novembre 1950, n. 65, 11 giugno 1952, n. 15, artt. 2 e 4, L.R. 5 marzo 1953, n. 2, L.R. 19 maggio 1979, n. 39 e art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)
1991 lire 1.000.000.000
1992 lire
1993 lire

In aumento
Entrata
Capitolo34001
Entrate eventuali e varie
1991 lire 15.000.000
1992 lire
1993 lire

05 - Assessorato difesa dell’ambiente
Capitolo 05085
(Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14 (02.07) - Premi alle imprese di pesca per il fermo temporaneo delle navi; indennità giornaliera ai componenti l’equipaggio e rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (artt.1,2 e3 della presente legge)
1991 lire 19.050.000.000
1992 lire 19.050.000.000
1993 lire 19.050.000.000

Capitolo 05086
(Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14 (02.07) - Indennità giornaliera per la sospensione dell’attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (art.6 della presente legge)
1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 2.400.000.000
1993 lire

Capitolo 05087
(Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14 (02.07) - Contributi straordinari ai pescatori subacquei professionali singoli o associati per la diminuita capacità produttiva e al personale impegnato nelle operazioni di assistenza dei pescatori subacquei (art.7 della presente legge)
1991 lire 300.000.000
1992
1993

Capitolo 05094
(Nuova istituzione) 2.1.1.4.2.2.10.14 (08.02) - Spese per l’istituzione di zone di studio e sperimentazione nell’ambiente marino costiero (art.8 della presente legge)
1991 lire 300.000.000
1992 lire 300.000.000
1993 lire 300.000.000

Capitolo 05095
(Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14 (02.07) - indennizzi ai concessionari dei compendi ittici, agli acquacoltori ed ai pescatori marittimi per i danni subiti alla fauna selvatica e marina protetta (art. 9 della presente legge)
1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 1.000.000.000
1993 lire 1.000.000.000

Capitolo 05095-01
(Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.02) - Spese per l’acquisto di mezzi nautici e delle relative apparecchiature e strumentazione per il controllo del rispetto della normativa in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell’ambiente marino (art.10 della presente legge)
1991 lire
1992 lire 3.000.000.000
1993 lire
4. Le spese derivanti dalla presente legge gravano sui capitoli 05085, 05086, 05087, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l’anno 1991, sui capitoli 05085, 05086, 05094, 05095 e 05095-01 del bilancio della Regione per l’anno 1992 e sui capitoli 05085, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l’anno 1993 e successivi.


Art.13
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 luglio 1991.

Floris