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Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 27

Anticipazioni dell’Amministrazione regionale in conto aumento capitale azionario della SFIRS.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Sui fondi destinati dall’Amministrazione regionale ad incremento della partecipazione azionaria da assumersi nella SFIRS sono autorizzate, nelle more di attuazione e di formazione delle correlative operazioni di aumento del capitale, anticipazioni in conto sottoscrizione di nuove azioni.
2. Tali anticipazioni, ove non si realizzi il previsto aumento di capitale entro il termine di un anno dal loro versamento, devono essere rimborsate di un’unica soluzione, nella misura corrispondente alla parte eventualmente non attuata di aumento del capitale sociale della SFIRS, col gravame degli interessi calcolati al tasso praticato, nel periodo, dagli Istituti di credito sui fondi della Tesoreria regionale.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 agosto 1991

Floris