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Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 28

Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno1989, n. 30, sulla disciplina dell' attività di cava.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione del piano regionale delle attività estrattive di cui all' articolo 6, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, l' Assessore regionale dell' industria, di concerto con gli altri Assessori competenti, sentiti i Comuni interessati, acquisito il parere del comitato regionale delle miniere, ai sensi delle relative norme previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, può rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava.

Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 agosto 1991

Floris