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Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 29

Modificazioni alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, concernente: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, è sostituito dal seguente:
"A favore delle aziende pastorali colpite da "agalassia contagiosa" è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di lire 100.000 per capo presente in allevamento al momento dell’accertamento della malattia.
Il contributo è concesso per quegli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza del sindaco, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Il contributo è concesso, a richiesta dell’allevatore, i cui capi siano stati colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante la vita del gregge.
Esso è erogato a cura degli Ispettorati agrari competenti per territorio, per il 50 per cento dopo l’emanazione dell’ordinanza di sequestro dell’allevamento da parte del sindaco e per il restante 50 per cento dopo la revoca del provvedimento da parte dello stesso".


Art.2
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche per le domande di contributo presentate agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, e non ancora definite con atto di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 7, nonché la lettera d) dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati.

Art.4
1. Le spese per l’erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gravano sulle disponibilità recate al capitolo 06154 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 agosto 1991

Floris