Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 30

Interpretazione autentica e disposizioni integrative delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2 e 15 maggio 1990, n. 13, concernenti interventi in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’espressione "sulla base del numero dei soci considerati forza lavorativa all’epoca dell’evento" di cui all’articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, va interpretata nel senso che, costituiscono forza lavorativa non solo i soci già iscritti nel libro dei soci della cooperativa, ma altresì i nuovi soci per i quali sia intervenuta la delibera di assunzione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa sino alla data del 5 settembre 1990.
2. La definizione di società di pescatori di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 ed all’articolo 104, secondo comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, deve intendersi riferita a ogni persona giuridica, comunque costituita in forma societaria, iscritta nel registro delle imprese di pesca di cui all’articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
3. le agevolazioni di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, si applicano agli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell’iscrizione presso la Camera di Commercio per l’esercizio delle attività per le quali si chiedono le provvidenze oppure di attività connesse.
4. Sono ricompresi tra le iniziative ammissibili alle agevolazioni delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, gli acquisti di mezzi di lavoro e automezzi, anche isotermici, per il trasporto del prodotto ai mercati o ai punti di vendita e di lavorazione, promossi dai pescatori singoli, o da società comunque costituite, iscritti nei registri di cui ai precedenti commi secondo e terzo.
5. Rientra tra le iniziative di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, ammissibili anche a contributo, l’acquisto, per una sola volta e nel primo triennio di inizio dell’attività , di novellame per gli allevamenti di acquacoltura.
6. Devono intendersi ricompresi tra le iniziative dirette a potenziare e migliorare l’attività peschereccia isolana di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, i sistemi per la individuazione e la registrazione delle attività di pesca installati su navi, i sistemi di registrazione dei dati relativi alla cattura e alle altre informazioni attinenti, nonché le apparecchiature tecniche, sistemi meccanografici e gli strumenti connessi alla fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 agosto 1991

Floris