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Legge Regionale 11 marzo 1992, n. 1

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 7, 17 maggio 1984, n. 23 e 10 marzo 1989, n. 10, recanti norme per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Egli ha facoltà di attribuire una sola preferenza per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge".


Art.2
1. Il primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, ai fini dell’espressione del voto di preferenza".


Art.3
1. Il secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale sulla quale l’elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni".


Art.4
1. Nel secondo comma dell’articolo 54 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono soppresse le parole:
"e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere".


Art.5
1. Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 55 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
"L’elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l’elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell’ordine di precedenza indicato al n. 2 dell’articolo 18, sia in testa alla lista votata".


Art.6
1. Il primo comma dell’articolo 56 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito.
In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita".


Art.7
1. I commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 56 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
"La preferenza per un candidato compreso in liste di altri collegi è inefficace.
E', altresì , inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.
Se l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.
Se l’elettore abbia espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista".


Art.8
1. L’articolo 57 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:
"L’indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purchè sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenzamediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
La preferenza espressa in numeri è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente. In ogni caso due cifre scritte sulla stessa riga e non separate da alcun segno vanno intese come un’unica espressione di preferenza".


Art.9
1. Nel punto 1 del primo comma dell’articolo 64 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, le parole:
"il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi", sono sostituite dalle parole: "il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso".


Art.10
1. Nell’articolo 65 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, le parole "dei voti contenuti" sono sostituite dalle parole "del voto contenuto".


Art.11
La tabella A allegata alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 marzo 1992

Cabras