Legge Regionale 11 marzo 1992, n. 1
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 7, 17 maggio 1984, n. 23 e 10 marzo 1989, n. 10, recanti norme per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
"Egli ha facoltà di attribuire una sola preferenza per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge".
Art.2
"I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, ai fini dell’espressione del voto di preferenza".
Art.3
"Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale sulla quale l’elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni".
Art.4
"e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere".
Art.5
"L’elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l’elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell’ordine di precedenza indicato al n. 2 dell’articolo 18, sia in testa alla lista votata".
Art.6
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito.
In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita".
Art.7
"La preferenza per un candidato compreso in liste di altri collegi è inefficace.
E', altresì , inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.
Se l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.
Se l’elettore abbia espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista".
Art.8
"L’indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purchè sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenzamediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
La preferenza espressa in numeri è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente. In ogni caso due cifre scritte sulla stessa riga e non separate da alcun segno vanno intese come un’unica espressione di preferenza".
Art.9
"il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi", sono sostituite dalle parole: "il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso".
Art.10
Art.11
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 marzo 1992
Cabras