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Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 3

Proroga dei termini di cui all’articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente " Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il divieto di cui al settimo comma dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è prorogato di due anni, e cioè sino a tutto il 1o luglio 1993, e comunque non oltre l’approvazione delle leggi istitutive dei singoli parchi e riserve naturali relative alle isole minori indicate nel precitato settimo comma dell’articolo 26 suddetto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 marzo 1992

Cabras