Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 3
Proroga dei termini di cui all’articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente " Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 marzo 1992
Cabras