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Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 4

Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l’edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32
1. Alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
2. Il primo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni".
OMISSIS
3. Il secondo comma dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Al contributo sono ammessi, entro il limite di mutuo stabilito dal CIPE ai sensi del punto 1) del penultimo comma dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, coloro che stipulino mutui di durata di 15 anni, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione sul credito fondiario ed edilizio".
4. I punti 2) e 3) del primo comma dell’articolo 8 sono soppressi.


Art.2
Incremento dei mutui concedibili per l’edilizia agevolata
1. I finanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata da concedersi alle cooperative edilizie ai sensi del progetto biennale per gli anni 1988 e 1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono determinati tenendo conto di tutti i soci prenotati, compresi quelli di riserva, collocati nella graduatoria definitiva approvata, per le medesime cooperative edilizie, con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. 553/ 2 del 19 giugno 1991.
2. All’onere di cui al comma precedente si farà fronte con l’autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 marzo 1992

Cabras