Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 4
Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l’edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32
2. Il primo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni".
OMISSIS
3. Il secondo comma dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Al contributo sono ammessi, entro il limite di mutuo stabilito dal CIPE ai sensi del punto 1) del penultimo comma dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, coloro che stipulino mutui di durata di 15 anni, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione sul credito fondiario ed edilizio".
4. I punti 2) e 3) del primo comma dell’articolo 8 sono soppressi.
Art.2
Incremento dei mutui concedibili per l’edilizia agevolata
2. All’onere di cui al comma precedente si farà fronte con l’autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 marzo 1992
Cabras