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Legge Regionale 18 gennaio 1993, n. 2

Disposizioni per la gestione unitaria dei rapporti economici delle Unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Individuazione della Unità sanitaria locale competente
l. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1997 n. 443, convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, individua tra le Unità sanitarie locali in cui è ripartito il territorio regionale, quella competente a gestire in forma unitaria i rapporti economici con le farmacie relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica.

Art.2
Norme contabili

1. All’atto dell’approvazione del provvedimento annuale di riparto dei fondi di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978. n. 833 e delle eventuali quote integrative a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale determina l’entità annua presumibile della spesa per l'assistenza farmaceutica di ciascuna Unità Sanitaria locale ed attribuisce il relativo finanziamento:
a) in termini di competenza alla singola Unità locale, per le iscrizioni di bilancio di cui all’articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1967, n. 443;
b) in termini di cassa all'Unità sanitaria locale capofila ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sia per la quota di finanziamento di propria competenza, sia per le quote relative alle Unità sanitarie locali ricadenti nel suo ambito territoriale.
2. Sono fatte salve le funzioni di controllo delle Unità sanitarie locali sulla spesa farmaceutica.
3. Nei limiti complessivi del finanziamento attribuitole ai sensi della lett. b) del primo comma, l’Unità sanitaria locale capofila provvede al pagamento delle farmacie convenzionate con le quote ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 luglio 1981 n. 19, nel rispetto delle norme procedurali fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie previsto dall'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n.833.
4. Il ritardo non imputabile nell’adempimento del debito da parte dell’Unità sanitaria locale capofila rispetto al termine previsto dall'accordo nazionale unico per l’assistenza farmaceutica comporta la liquidazione con valuta dal giorno corrispondente al termine di scadenza.
5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al titolare di farmacia che compia atti volti a costituire in mora l’Amministrazione, ovvero compia atti tendenti a far valere in giudizio le proprie pretese nei confronti della stessa Amministrazione.


Art.3
Protocollo d’intesa

1. Al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle norme della presente legge sul territorio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale promuove con le organizzazioni sindacali di categoria la conclusione di un protocollo d’intesa avente ad oggetto:
a) l’eliminazione graduale e concordata del debito pregresso anche alla luce delle disponibilità finanziarie acquisibili in base al decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334;
b) la soluzione extragiudiziale, entro i limiti consentiti dallo stato del procedimento, delle cause in corso tendenti al recupero coattivo dei crediti, sulla base di quanto convenuto ai sensi della precedente lettera a);
c) la sospensione concordata, del processo esecutivo, dell’esecuzione e degli atti esecutivi concernenti il recupero coattivo dei crediti dovuti dalle Unità sanitarie locali a titolo di inadempimento, interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali;
d) le modalità di attuazione dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94;
e) l’individuazione di procedure trimestrali di verifica della spesa farmaceutica, finalizzate al suo contenimento, nel rispetto dei livelli di assistenza.


Art.4
Disposizioni per la prima applicazione

l. L'efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge è differita al momento della conclusione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo precedente.
2. Entro 30 giorni dalla data di stipulazione del protocollo d’intesa la Giunta regionale adegua il provvedimento annuale di riparto previsto dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle disposizioni, di cui al precedente articolo 2. Sono fatti comunque salvi i provvedimenti di trasferimento di fondi già emanati a tale data.
3. Entro il termine di cui al comma precedente l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, emana direttive sulle modalità di applicazione tecnico-contabile della presente legge in relazione alla gestione del bilancio delle Unità sanitarie locali.


Art.5
Sostituzioni

1. All'articolo 15 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente;
"Il servizio farmaceutico di cui al comma precedente previa autorizzazione della competente Unità sanitaria, locale - può essere assicurato anche tramite sostituzioni fra titolari o gestori provvisori di farmacie vicine. In tale ipotesi l'orario settimanale delle farmacie il cui titolare assicura la sostituzione, è ridotto di un numero di ore pari a quelle di apertura della farmacia nella quale avviene la sostituzione".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 gennaio 1993

Cabras