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Legge Regionale 18 gennaio 1993, n. 3

Compensi ai componenti delle Commissioni mediche per l'accertamento dell’invalidità civile. Interpretazione autentica dell’articolo 68 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Il gettone di presenza previsto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per i componenti le Commissioni mediche istituite presso le Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 ottobre 1990 n. 291, spetta anche ai segretari delle Commissioni stesse. I segretari non hanno diritto al compenso corrisposto al presidente ed agli altri componenti le Commissioni per ogni soggetto visitato.
2. I compensi, di cui all'articolo 68 della, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in qualità di presidente, componente o segretario, partecipino alle sedute delle Commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.


Art.2
. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti scritti nel capitolo 12131-01 del bilancio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 gennaio 1993

Cabras