Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 26 gennaio 1993, n. 7

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante "Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione", modificata dalle leggi regionali 31 dicembre 1984. n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 24 febbraio 1987, n. 6, 4 giugno 1988, n. 11, 24 ottobre 1988, n. 33, 30 maggio 1989, n. 18, 7 giugno 1989, nº 30, 22 gennaio 1990 n. 1, 30 aprile 1991, n. 13, 24 dicembre 1991 n. 39 e 28 aprile 1992, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Anticipazioni e aperture di credito
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 20 bis
1. Gli istituti di credito all’uopo convenzionati, possono concedere aperture di credito o anticipazioni di somme sino al venti per cento degli investimenti ritenuti ammissibili, a favore dei beneficiari di cui alla presente legge per importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto e sino al dieci per cento a titolo interessi maturati e non pagati dall’ufficio imposte sul valore aggiunto sul credito IVA; i beneficiari dovranno prestare idonea garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa o tramite mezzi propri.
2. La Regione presta a tal fine la propria garanzia fidejussoria con le modalità previste dall’articolo 31 e successive modificazioni e integrazioni, a favore degli istituti di credito per un periodo non superiore a quattro anni.
3. A favore dei beneficiari di cui alla presente legge e relativamente all’intervento di cui al primo comma, l’Amministrazione regionale contribuisce, per un periodo massino di otto semestralità all’abbattimento degli interessi nella misura di sette punti in percentuale rispetto al tasso di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e di lire 1.000.000.000 il 1995 (cap. 10146- 01); gli stanziamenti sono versati in appositi conti correnti vincolati presso il Tesoriere della Regione ed intestati agli istituti di credito convenzionati di cui al primo comma, che prelevano, previa autorizzazione dell’Assessore regionale competente, in unica soluzione per ogni operazione, le somme di rispettiva competenza.
5. L’ammontare del prelevamento è calcolato attualizzando le otto semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione stipulata, tenendo conto del costo delle provviste riconosciuto agli istituti di credito".


Art.2
Destinatari
1. All’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni viene aggiunto dopo la lettera b1) la seguente:
"b2) alle società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 35 anni le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento."


Art.3
Finanziamento delle spese di gestione
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente:
"Art. 20 ter
1. Alle cooperative e società di cui all’art. 1 è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, un contributo per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
c) interessi, sconti e altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi a mutui a tasso agevolato.
2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera a), la misura del contributo è graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 600 milioni di spese;
- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di spese;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 600 milioni di spese;
- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di spese.
3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma primo, lettera b) b1) e b2), la misura del contributo è graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 400 milioni di spese;
- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di spese;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 400 milioni di spese;
- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di spese-
4. Sul contributo per le spese di gestione del primo anno possono essere concesse anticipazioni sino al 40 per cento del contributo previsto.
5. La spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap. 10146-02)."


Art.4
Contributi per studi di fattibilità
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è aggiunto il seguente:
"Art. 20 quater
1. Alle cooperative e società di cui agli articoli 2, 5, 9 e 10 della presente legge sono concessi contributi, nel limite massino del novanta per cento delle spese sostenute per lo studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato, nella seguente misura:
- 6 per cento per investimenti fino a 500 milioni;
- 2 per cento per la quota eccedente i 500 milioni e sino ad 1 miliardo;
- 1,5 per cento per la quota tra 1 miliardo e 2,5 miliardi;
- 1 per cento per la quota eccedente i 2,5 miliardi.
2. Il contributo di cui al comma precedente viene liquidato contestualmente al finanziamento, di cui è parte, ed erogato in unica soluzione sulla base della prestazione della fattura.
3. La spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 ed in lire 1.000.000.000 per il 1995 (cap. 03072-01)."


Art.5
Assistenza tecnica
1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1984 un’adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, l’Assessore regionale della programmazione può stipulare convenzioni con l’Università , enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.
2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l’assistenza tecnica e stabilisce l’ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.
3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.


Art.6
Borse di studio
1. Il secondo comma dell’articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è sostituito dal seguente:
"2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 15.000.000 nonchè la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L’assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all’estero.
3. La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.000.000.000 annue (cap. 030071)".


Art.7
Presentazione delle domande
1. L’articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:
"Art. 25
1. Le domande corredate dello studio di fattibilità economica e del progetto tecnico, qualora previsto, sono inoltrate dai destinatari della presente legge, nelle forme e nei modi definiti dall’Amministrazione regionale, agli Assessorati regionali competenti che ne curano la trasmissione ai relativi uffici istruttori.".ù


Art.8
Istruttoria tecnica
1. Il termine di 30 giorni di cui al primo comma dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è fissato in 60 giorni.

Art.9
Coordinamento e verifica
1. Il primo alinea del primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente "- a compiere una costante funzione di monitoraggio sulle iniziative finanziate;".

Art.10
Formazione professionale
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, introdotto dall’articolo 86 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sostituito dal seguente:
"Art. 30 bis
1. I soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge possono presentare, contestualmente allo studio di fattibilità economica e alla richiesta di finanziamento delle iniziative, uno specifico progetto di formazione professionale finalizzato allo sviluppo delle capacità organizzative e amministrative dei soci con particolare riferimento alla pianificazione finanziaria, ai rapporti tra processo - prodotto/ servizio organizzazione ed alle ricerche di mercato.
2. L’attività formativa di cui al precedente comma costituisce parte del piano di formazione professionale della Regione."


Art.11
Scritture contabili
1. Al termine dell’articolo 30 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, aggiungere il seguente:
"Art. 30 ter
1. Per poter accedere ai benefici della legge regionale 28 del 1984, le società semplici costituite ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, ancorchè non tenute a redigere la loro contabilità secondo le norme dell’articolo 2214, primo e secondo comma del codice civile, debbono tenere scritture contabili impostate secondo uno schema tipo predisposto dall’Assessorato regionale della programmazione."


Art.12
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della LR 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria) e artt. 45 e 46 della LR 28 aprile 1992, n. 7)
1993 L. 13.000.000.000
1994 L. 13.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci allegate alla tabella B allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria).
voce 3 (modifiche LR 28 del 1984)
1993 L. 9.000.000.000
1994 L. 10.000.000.000
voce 8 (settori produttivi)
1993 L. 4.000.000.000
1994 L. 3.000.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1o giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
In aumento
Capitolo 030071
Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post - universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23, LR 7 giugno 1984, nº 28, art. 25, LR 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 6 della presente legge)
1993 L. 2.000.000.000
1994 L. 2.000.000.000
1995 L. 2.000.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
03 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
Capitolo 03072- 01 -
( NI) 1.1.1.1.6.3.10.02 (05- 02) - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 4 della presente legge)
1993 L. 4.000.000.000
1994 L. 4.000.000.000
1995 L. 1.000.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
OMISSIS
10 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
OMISSIS
10 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10146- 01 -
( NI) 2.1.2.4.3.6.10.02 (02- 09) - Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1 della presente legge)
1993 L. 3.000.000.000
1994 L. 3.000.000.000
1995 L. 1.000.000.000
OMISSIS
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale 1993- 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e nel bilancio 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
OMISSIS
10 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
OMISSIS
Capitolo 10146- 02 -
(NI) 2.1.2.4.3.10.02 (02.09) - Contributo per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 3 della presente legge)
1993 L. 4.000.000.000
1994 L. 4.000.000.000
1995 L. 1.000.000.000
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le spese per l’attuazione dell’articolo 10 sono valutate in lire 2.000.000.000 annue e gravano sul fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
4. Alla spesa di lire 5.000.000.000 prevista per l’anno 1995 si fa fronte con l’utilizzo di quota parte del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.
5. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 gennaio 1993

Cabras