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Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 10

Provvidenze a favore di iniziative industriali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 1993 alla Tirsotex S.p.A. con sede in Macomer, un contributo straordinario di lire 28.000.000.000.
2. Tale contributo dovrà essere destinato dalla Tirsotex ai programmi di ristrutturazione delle stessa Società, alla sottoscrione di capita1e sociale della G.T.O. - Gruppo Tessile Ottana - S.p.A. con sede in Ottana, per Ia realizzazione dell’iniziativa nel comparto tessile nell’ambito dell’Intesa di programma per la Sardegna centrale di cui alla delibera CIPE adpttata in data 25 marzo 1992.
3. All'erogazione del contributo suddetto si procederà previa ripartizione della somma di cui sopra, per le diverse finalità, da parte della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell'Industria a termini dell'articolo 4, 1ett. i), della legge regionale 7 gennaio 1997, n. l.
4. All’onere di cui al presente articolo si fa fronte provvisoriarmente, con mezzi propri della Regione; lo stesso onere sarà posto a carico del finanziamento deliberato dal CIPE il 25 marzo 1992 per il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale.


Art.2
Norma finanziaria

l. Alla spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in Lire 28.000.000.000, si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di bollo derivanti dal loro naturale incremento.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1l93 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto indicato:
09 - ASSESSORATO NDUSTRIA
Cap. 09045-12 (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.28 (02.02)
Cat. progr. 04
Contributo straordinario alla Tirsotex S.p.A. destinato alla ristrutturazione della stessa società e alla sottoscrizione del capitale sociale del Gruppo Tessile Ottana S.p.A. con sede in Ottana (art. 1 della presente legge)
Lire 28.000.000.000


Art.3
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata. nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 1egge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 febbraio 1993

Cabras