Legge Regionale 20 aprile 1993, n. 17
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
a) lire 890.000.000.000 nell'anno 1993 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20;
b) lire 110.000.000.000 quale quota già prevista, per il 1993, dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992;
c) lire 450.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese:
nell'anno finanziario 1993 lire 250.000.000.000
nell'anno finanziario 1994 lire 120.000.000.000
nell'anno finanziario 1995 lire 80.000.000.000
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983 nella tabella I allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati per la durata massima dell'ammortamento di quindi anni alle condizioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale in tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
- 1993 lire 86.064.000.000
- 1994 lire 224.797.000.000
- 1995 lire 246.120.000.000
- dal 1996 al 2007 lire 260.069.000.000
- 2008 lire 180.255.000.000
- 2009 lire 35.872.000.000
- 2010 lire 14.349.000.000
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1996, con le successive leggi di bilancio.
9. L'ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, quanto a lire 360.000.000.000, non può decorrere da data anteriore al 1o gennaio 1994, quanto a lire 120.000.000.000 da data anteriore al 1° gennaio 1995 e quanto a lire 80.000.000.000 da data anteriore al 1° gennaio 1996.
10. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1993, cessa il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1993; l'autorizzazione può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1993.
Art.2
Norme sulla tesoreria regionale
2. I trasferimenti ai fondi di rotazione e ad altri fondi speciali, gestiti da istituti bancari e società finanziarie, con esclusione di quelli destinati ai fondi di garanzia, sono disposti dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sulla base delle esigenze commisurate a periodi di tempo non superiori a quattro mesi; le quote degli stanziamenti rimaste disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale possono essere impegnate sulla base di accertati fabbisogni conseguenti a richieste di agevolazioni in corso di istruttoria da parte dei competenti organi.
3. I trasferimenti degli stanziamenti destinati alle contabilità speciali gestite presso gli istituti tesorieri sono disposti per quote quadrimestrali; a tale norma può derogarsi, previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, solo in presenza di accertate maggiori esigenze di pagamento a carico delle medesime contabilità.
4. I pagamento dei contributi di funzionamento a favore degli enti strumentali della Regione e di altri enti sottoposti alla sua vigilanza sono disposti per quote quadrimestrali; possono essere autorizzati pagamenti per importi superiori sulla base di accertate maggiori esigenze previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
5. Gli ordini di accreditamento, relativi all'attuazione di programmi di settore, alla concessione di provvidenze agli imprenditori e ad altri interventi, non possono eccedere gli importi dei relativi fabbisogni commisurati a periodi superiori a quattro mesi; tale disposizione si applica qualora il fabbisogno complessivo degli interventi ecceda l'importo di lire 500.000.000.
6. L'articolo 44 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è abrogato.
7. I trasferimenti dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19, concernenti le spese di funzionamento e la riqualificazione dei servizi del Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sono disposti per quote quadrimestrali anticipate.
Art.3
Fondi globali
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1993 lire 127.290.000.000
anno 1994 lire 128.371.000.000
anno 1995 lire 135.492.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1993 lire 178.243.000.000
anno 1994 lire 249.436.000.000
anno 1995 lire 334.080.000.000
Art.4
Determinazione di spese
2. A termine dell'articolo 13, primo comma, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa nel bilancio per il 1993 e per il triennio 1993/ 1995, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
3. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 e per il triennio 1993/ 1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.
Art.5
Trattenute su conti correnti bancari in attuazione del decreto legge 333/ 92
2. Qualora l'ammontare degli interessi attivi non sia stato sufficiente a sostenere l'onere delle ritenute di cui al primo comma, per cui siano state utilizzate le disponibilità destinate all'esecuzione delle opere, all'integrazione delle stesse disponibilità si provvede, se ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere stesse, mediante trasferimento a favore dei capitoli del bilancio o dei titoli di spesa delle contabilità speciali in conto dei quali sono state autorizzate le aperture dei conti correnti bancari medesimi da un apposito fondo istituto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1993.
3. Al trasferimento di cui al precedente comma si provvede dietro richiesta dell'Assessore competente per materia, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
4. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 03015).
Art.6
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 11/ 1983
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera t), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono approvati dalla Giunta regionale:
a) i contratti di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che comportino spese superiori a lire 7.500.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiori a lire 1.000.000.000 se conseguenti a trattativa privata;
b) i contratti di appalto di pubbliche forniture, come definite dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, che comportino spese superiori a lire 450.000.000, se conseguenti a pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, e superiore a lire 150.000.000 se conseguenti a trattativa privata;
c) i contratti per l'affidamento di incarichi professionali, studi, collaborazioni coordinate e continuative di importo superiore a lire 100.000.000.
2. I contratti di importo pari od inferiore a quelli indicati al comma precedente sono approvati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori ai sensi dell'articolo 6, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; gli importi dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non possono essere la risultante del frazionamento di un unico intervento.
3. Ai fini dell'approvazione dei contratti di cui al presente articolo, deve essere previamente acquisita sui medesimi apposita attestazione di regolarità tecnica e di legittimità della procedura, resa dal coordinatore competente ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni.".
2. Dopo il settimo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente:
"Relativamente agli impegni assunti per la concessione di concorsi negli interessi gravanti su limiti d'impegno pluriennali, il periodo di tempo di cui al quinto comma, è protratto sino al compimento del secondo anno decorrente da quello previsto per il pagamento dei concorsi anzidetti.".
3. All'articolo 62, quarto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, le parole "lo Stato" sono sostituite con le parole "la Regione".
Art.7
Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati
"Alle gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente si applicano dal momento della loro costituzione, se successiva, le disposizioni del titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.".
Art.8
Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Assessori competenti trasmettono all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - l'elenco degli interventi finanziati, anche parzialmente, con le quote assegnate alla Regione dalla legge 1o marzo 1986, n. 64, nonché di quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/ 1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989.
2. Per ciascun intervento deve essere indicato l'importo del finanziamento, e, nel caso di intervento cofinanziato dalla Comunità europea, distintamente la quota a carico dei fondi regionali e quella comunitaria, lo stato degli impegni e dei pagamenti nonché, se trattasi di opere, la data della gara d'appalto, della consegna e della fine dei lavori, con le motivazioni degli eventuali ritardi. Tali elementi conoscitivi sono trasmessi con cadenza trimestrale anche in attuazione dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio presenta al Consiglio regionale una relazione sugli adempimenti di cui ai commi precedenti e le iniziative per gli eventuali interventi sostitutivi.
Art.9
Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974
1. Gli interventi finanziati dalle leggi 1° marzo 1986, n. 64 e 24 giugno 1974, n. 268, nonché quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/ 1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989, la cui procedura di attuazione non sia pervenuta alla fase di impegno del finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere revocati.
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, d'intesa con gli Assessori competenti alla spesa, provvede alla riprogrammazione delle risorse finanziarie resesi disponibili, predisponendo un programma di interventi sostitutivi da localizzare nelle aree previste dal piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso per gli adempimenti successivi al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta trimestralmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma, proponendo le necessarie modifiche e integra.
CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.10
Autorizzazioni di spesa in materia di lavori pubblici
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi professionali a tecnici esterni per la definizione degli adempimenti tecnici in materia di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 100.000.000 (cap. 08247).
3. Lo stanziamento disponibile sul capitolo 08230 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e per gli anni successivi è destinato, oltreché all'effettuazione delle spese relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell’albo appaltatori di opere pubbliche di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, anche alle spese derivanti dalla tenuta dell'albo collaudatori e delle liste relative agli incarichi professionali di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici.
4. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1992 e precedenti, per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, sono mantenute in bilancio ai fini dell'emanazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1993, dei provvedimenti modificativi di quelli relativi all'assunzione dei precedenti impegni di spesa nel rispetto della destinazione del finanziamento originario.
5. Per il completamento degli interventi finanziati con assegnazione del Fondo Investimenti ed Occupazione dello Stato (FIO) è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 11.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 nell'anno 1993 e di lire 6.000.000.000 nell'anno 1994 (cap. 11110/ 01).
Art.11
Differimento dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alle
1. I termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all’impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1993.
2. Il termine di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del quinto programma triennale di opere pubbliche (1988- 90) di cui al capo I della legge 6 settembre 1976, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1993.
Art.12
Opere pubbliche finanziate con i fondi della legge n. 268 del 1974
Art.13
Programma regionale di opere pubbliche
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti in programmi regionali da approvarsi con le modalità definite dall'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; tra i requisiti che devono essere tenuti presenti nella predisposizione dei programmi assumono priorità l'immediata eseguibilità ,l'eventuale completamento con conseguente funzionalità e il più favorevole rapporto costi - benefici.
3. I programmi assumono come riferimento per la ripartizione territoriale i parametri delle aree di programma previste dal piano di sviluppo generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
4. L'attuazione delle opere è delegata alla province oppure alle comunità montane, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali.
5. Per l'erogazione dei finanziamenti si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. Per l'attuazione del programma sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
anno 1993 lire 14.000.000.000
anno 1994 lire 14.000.000.000
anno 1995 lire 45.000.000.000
Art.14
Edilizia abitativa
anno 1993 lire 67.000.000.000
anno 1994 lire 14.000.000.000
anno 1995 lire 37.700.000.000
2. Il limite d'impegno, autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è determinato per il 1993 in lire 16.165.000.000, per il 1994 in lire 28.000.000.000, per il 1995 in lire 31.500.000.000 ed è prorogato all'anno 2010, la cui annualità è stabilita in lire 4.000.000.000 (cap. 08109).
3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 17.000.000.000 dall’esercizio 1993 all'esercizio 2010 (cap. 08056).
4. La procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, per il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08109 al capitolo 08093 si applica, altresì , ai limiti di impegno autorizzati dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dall'articolo 22, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
5. E’ autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 08147/ 01) per l'accatastamento, compresi gli atti preliminari, degli immobili siti nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini i quali siano stati oggetto di trasferimento ai privati ed agli enti pubblici ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.
Art.15
Manutenzione delle strade provinciali
Art.16
Recupero ambientale degli stagni
Art.17
Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico
Art.18
Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti
Art.19
Fondo integrativo per il finanziamento di opere pubbliche
CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.20
Interventi vari in agricoltura
2. Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, di cui agli articoli 6 e 26 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 2.000.000.000 dall’anno 1993 al 1997 e di lire 3.000.000.000 dall'anno 1994 al 1998 (cap. 06121/ 01).
3. Una quota dello stanziamento del capitolo 06319 del bilancio per il 1993, non superiore a lire 1.000.000.000, è destinata alle associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, per le spese sostenute negli anni 1990, 1991 e 1992.
4. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 17.009.000.000 (cap. 06068/ 01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2003.
Art.21
Integrazione dell'intervento nel settore ovino
Art.22
Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate
2. E’ disposto il versamento al bilancio regionale (cap. 36114) dal Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, della somma complessiva di lire 80.000.000.000 in ragione di lire 70.000.000.000 nel 1993 e di lire 10.000.000.000 nel 1994.
Art.23
Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati
Art.24
Formazione della proprietà coltivatrice
2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al comma precedente:
- articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 1990, n.1: lire 8.000.000.000:
- articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13: lire 1.000.000.000.
3. E’ disposto nell'anno 1993 il versamento al bilancio regionale (cap. E 36116) della somma di lire 26.000.000.000 dal "fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
Art.25
Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro - pastorale
2. E’ disposto, nell'anno 1993, il versamento al bilancio regionale (cap. E 36116/ 01) della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al primo comma.
Art.26
Provvidenze per l'agalassia contagiosa
2. A far data dal 1° gennaio 1995 l'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1991, l'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1992 e gli articoli 2 e 6 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati.
CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE)
Art.27
Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione (artt.92 e 94, LR: 11/ 1988)
1. Nell'anno 1993, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, l importo da destinare all'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, disposti dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è rideterminato in lire 100.000.000.000 (cap. 03073).
2. Lo stanziamento è iscritto al capitolo 03073 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, denominato "fondo per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione previsti dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - annualità del 1993".
3. Al trasferimento dal "fondo" di cui al precedente comma ai capitoli presenti nel bilancio per l'anno 1993 ed elencati nella tabella F allegata alla presente legge si procede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei conti, su conforme deliberazione della Giunta regionale; i trasferimenti sono disposti a favore dei progetti esecutivi approvati dagli organi competenti.
4. Al fine della ricostituzione dei triennio di realizzazione dei progetti speciali gli stanziamenti già autorizzati nell'anno 1992 sono differiti all'anno 1995 secondo gli importi indicati nella tabella F indicata al precedente terzo comma.
5. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni nell'anno 1993, per l'attuazione dei progetti comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, la somma di lire 60.000.000.000 (cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 6 aprile 1965, n. 10; l'erogazione ai Comuni delle quote loro spettanti si effettua a fronte dell'avvio dei progetti relativi alle assegnazioni disposte sulle annualità precedenti, utilizzando per la ripartizione dei fondi i più recenti dati ISTAT.
Art.28
Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione
2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 6.850.000.000 così ripartite:
Capitolo 10138 - servizi socialmente utili lire 3.350.000.000
Capitolo 11129 - tutela e valorizzazione beni ambientali e culturali lire 3.500.000.000
Art.29
Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268
a) programma per l'anno 1985 - approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 10.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 9.3.3/ I);
b) programma per gli anni 1986- 1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988:
1) paragrafo 5.1 - miglioramenti e trasformazioni del monte dei pascoli e dei terreni comunali e privati - lire 3.500.000.000 in ciascuno degli anni 1993 e 1994 (titolo di spesa 10.5.01/ II);
2) paragrafo 3.1 - interventi per lo sviluppo turistico – lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 10.3.01/ I – lett. b);
c) programma per gli anni 1988- 1989- 1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991:
1) paragrafo 3.7 - sviluppo urbano - lire 23.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 11.600.000.000 nel 1994 (titolo di spesa 11.3.07/ I);
2) paragrafo 2.2 - contributi in conto occupazione di cui all'articolo 11 della legge 268/ 1974 - lire 30.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 8.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995 (titolo di spesa 11.2.02/ I);
3) paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica – lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993- 1994 e 1995 (titolo di spesa 11.3.10/ I).
2. Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), e ai numeri 1) e 3) della lettera c) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 03034/ 01, quelli di cui al numero 2) lettera c) nel capitolo 09047; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della citata legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.
3. I finanziamenti di cui al numero 1) della lettera c) sono destinati:
- quanto a lire 27.000.000.000, di cui lire 18.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 9.000.000.000 nell'anno 1994. alla realizzazione ed acquisizione di strutture ed attrezzature universitarie nelle città di Cagliari (lire 12.000.000.000), Nuoro (lire 6.000.000.000) e Sassari (lire 9.000.000.000);
- quanto a lire 6.000.000.000, di cui lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 2.000.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale nella città di Oristano;
- quanto a lire 1.800.000.000, di cui lire 1.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 600.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione dell'automazione delle segreterie decentrate dall'Università di Cagliari.
4. Relativamente allo stanziamento di lire 12.000.000.000, destinato alle strutture ed attrezzature dell'Università di Cagliari, una quota non inferiore al 50 per cento è utilizzata per la realizzazione di un modulo funzionale delle stesse strutture al fine della non sospensione dei lavori nelle more delle assegnazioni di competenza dello Stato.
5. A valere sui finanziamenti erogati a favore dei programmi di ricerca di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, è ammissibile una quota di spese generali sostenute e documentate da parte degli enti beneficiari in misura non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi.
6. I finanziamenti di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma vengono corrisposti, sulla base di appositi programmi di ricerca approvati dalla Giunta regionale, in rate semestrali anticipate; i soggetti attuatori, alla fine di ciascun esercizio finanziario, presentano all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnati dai bilanci consuntivi approvati ai sensi della normativa vigente e contenente, ai fini di rendicontazione, la separata evidenziazione delle spese sostenute per il programma di ricerca di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma.
Art.30
Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale
2. A carico del fondo sono assunti gli oneri relativi ai seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento degli interventi fissi ammissibili;
b) contributi in conto interessi sugli investimenti da realizzare o finanziamenti a tasso agevolato fino alla misura massima del 30 per cento. Il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria anche ai fini del computo del contributo di cui sopra sarà pari al 36 per cento del tasso di riferimento; la durata dei contributi in conto interessi non può superare dodici anni di cui due di preammortamento;
c) partecipazioni delle società finanziarie controllate dalla Regione nel capitale sociale delle nuove iniziative o concessione da parte delle medesime di prestiti partecipativi o prestiti obbligazionari, nei limiti previsti dalle norme statutarie delle Finanziarie stesse.
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono autorizzati dall'Assessore competente in materia di industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta sulla base di istruttoria tecnico - economica e finanziaria dell'ente creditizio gestore del fondo; l'assunzione degli oneri relativi alle iniziative di cui alla lettera c) del medesimo articolo è autorizzata con la medesima procedura sulla base di appositi programmi di intervento predisposti dalle Società proponenti e con oneri a carico del Fondo costituito presso la SFIRS.
4. L'ammontare degli incentivi delle singole imprese è contenuto entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netta.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana apposite direttive à termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; per la gestione del fondo di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’ente creditizio prescelto, à termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive integrazioni.
Art.31
Interventi a favore dell'industria e dell'artigianato
2. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con contributi in conto interessi, le anticipazioni concesse da enti creditizi per la realizzazione di iniziative industriali, alle quali competono incentivazioni previste da atti normativi nazionali
o comunitari.".
3. Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 2.000.000.000 (cap.07038) per ciascuno degli anni 1994 e 1995 quali dotazioni del fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica - sezione aziende artigiane - istituito dall'articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; negli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con l'inclusione nella tabella E allegata alla presente legge.
4. L'articolo 36, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, si interpreta nel senso che la procedura prevista si applica a tutte le fidejussioni regionali disciplinate dalla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive integrazioni.
Art.32
Programma d’iniziativa comunitaria - INTERREG
2. Le spese derivanti dall’attuazione del programma sono quantificate in complessive lire 43.738.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli del bilancio
per lo stesso anno come indicato nella tabella H allegata alla presente legge.
3. La realizzazione delle sottoelencate misure è delegata, all'Amministrazione provinciale di Sassari:
2. VALORIZZAZIONE AREA MARINA:
b1 - prodotti turistici nuovi nel bacino nautico;
b2 - promozione degli itinerari turistici corso - sardi a partire dal bacino nautico;
3. INCENTIVAZIONE SCAMBI ECONOMICI:
a1 - organizzazioni comuni nel campo dell'artigianato;
a2 - cooperazione tra le organizzazioni agricole pubbliche o private;
a3 - sostegno alle trasformazioni tecnologiche delle piccole e medie imprese;
5. SVILUPPO SCAMBI TRANSFRONTALIERI:
a - studio della comunicazione;
b - studi, ricerche, azioni promozionali incrociate;
c - centro degli scambi corso - sardi;
d - banca dati;
ed alla stessa sono trasferiti le corrispondenti risorse finanziarie individuate dal programma medesimo.
4. I finanziamenti costituiscono per l'Amministrazione provinciale entrate a destinazione vincolata e per il suo tesoriere entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.
5. All’erogazione dei finanziamenti si provvede mediante versamento delle somme secondo le seguenti quote percentuali:
a) 40 per cento contestualmente all’emissione del provvedimento d'impegno;
b) 30 per cento per spese sostenute nella misura del 30 per cento della precedente erogazione;
c) 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento delle precedenti erogazioni;
d) 10 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento delle precedenti erogazioni.
6. L'importo delle spese sostenute è certificato dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dal segretario generale, dal ragioniere capo e dal presidente del Collegio dei revisori della stessa Amministrazione.
7. Gli enti attuatori del programma sono tenuti a presentare alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio CEE – attestazioni trimestrali delle spese effettuate nonché , entro e non oltre il 31 gennaio 1996, l'attestazione finale delle stesse spese.
Art.33
Modifiche ai programmi comunitari PIM e PNIC
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 1.030.000.000 per l'attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula - prevista dal Programma Integrato Mediterraneo (cap. 08302/ 01).
3. Le risorse occorrenti per l'attuazione della misura 2.4 ricerca applicata e sportelli tecnologici - del Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, confluiscono nel fondo del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e sono utilizzate secondo le direttive che disciplinano i criteri di ammissibilità delle richieste, i parametri di congruità , le modalità di accesso e le procedure di erogazione delle provvidenze e di prestazioni dei servizi, adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria.
Art.34
Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria
2. L'onere annuo per l'attuazione degli interventi è valutato in lire 400.000.000 (cap. 03059).
Art.35
Programma VALOREN
Art.36
Mutui per l'industria alberghiera e turistica
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1993; nello stesso anno 1993 eventuali acconti sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 8/ 1964.
3. Gli incentivi a favore dell'industria alberghiera in corso di istruttoria sono sospesi fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici per gli alberghi che ricadono negli ambiti costieri sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche.
Art.37
Incentivi alle imprese commerciali
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 della legge regionale 35/ 1991, è autorizzato il limite d'impegno di lire 17.000.000.000 con annualità da iscriversi nei bilanci degli anni 1993 al 2002 (cap. 07055).
3. Le spese relative alla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 52, agli articoli 55, 57 e 58, nonché agli oneri di cui all'articolo 59 della citata legge regionale 35/ 1991, sono determinate complessivamente, in lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (cap. 07055).
Art.38
Aziende di trasporto
2. E’ autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 151/ 1981, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.39
Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi
2. Nell'anno 1993 è confermato l'importo di lire 3.000.000.000 per l'intervento di cui all'articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08169).
3. E’ autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di finanziamenti fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la gestione e la ristrutturazione, da parte dei comuni, di impianti idro - potabili ed elettrici (cap. 04179/ 10).
Art.40
Agevolazioni per il risparmio energetico
CAPO V
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SOCIALI)
Art.41
Programma di formazione professionale
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1993 è determinata in lire 65.000.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le conversioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.
4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 ed è così ripartita:
cap. 10001 lire 11.450.000.000
cap. 10002 lire 24.000.000.000
cap. 10002/ 01 lire 9.000.000.000
cap. 1003 lire 55.550.000.000
Art.42
Integrazione del fondo sanitario nazionale
2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/ 02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell'anno 1993, la somma di lire 10.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art.43
Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio del diritto di rivalsa per spese ospedaliere
Art.44
Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
2. Per l'anno 1993 è sospesa l'applicazione del comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988.
3. Il contributo complessivo annuale di cui al comma 2 dello stesso articolo 55 è fissato in lire 2.600.000 per il personale provvisto di diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione triennale; di lire 2.800.000 per il personale provvisto di diploma di laurea.
4. La maggiorazione di cui al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per le convenzioni stipulate con le società cooperative, è fissata nel 10 per cento.
5. In caso di utilizzazione congiunta di personale convenzionato per la composizione di equipe territoriali multiprofessionali, la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, integra il compenso degli operatori.
6. Per l'anno 1993, in deroga all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/ 1988 e successive modificazioni, i programmi comunali sono approvati entro il 30 aprile.
7. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 700.000.000 annui, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 12001/ 05 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993.
Art.45
Interventi sociali
- anno 1993 lire 30.000.000.000
- anno 1994 lire 10.000.000.000
- anno 1995 lire 10.000.000.000
2. A modifica di quanto disposto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dalla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 3, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile gravano sul capitolo del bilancio regionale 12133 relativo al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, anziché sul capitolo 12131/ 01.
3. E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 al Comune di Iglesias per il funzionamento ed il riequilibrio finanziario della gestione della Casa Serena per anziani (cap. 12001/ 13).
Art.46
Modifiche alla LR 7/ 1991 - Contributi agli elettori emigrati
Art.47
Pubblica istruzione
2. L'articolo 18 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:
"art. 18 - Le somme assegnate annualmente ai comuni, o ai consorzi di comuni, alle province nonché ai distretti scolastici, che non sia stato possibile utilizzare ed i relativi interessi maturati, sono destinati dagli stessi, per le medesime finalità , al fine di far fronte alle spese dell'anno successivo. Un'ulteriore proroga di un anno può essere concessa, sempre per le stesse finalità, dall'Assessore regionale competente, su motivata richiesta dell'ente locale interessato o del distretto scolastico".
3. Le somme assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 110, comma 9, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, possono essere utilizzate secondo le procedure di spesa stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
Art.48
Interventi per attività didattiche, socio - culturali, di spettacolo e sportive
2. Per l'anno 1993 le domande di ammissione ai benefici previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64, e dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A partire dall'anno 1994 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio dell'anno di erogazione del contributo.
4. I finanziamenti concessi à termini degli articoli 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, a favore di enti con finalità didattiche e socio - culturali, impegnati formalmente nell'anno 1992, possono essere utilizzati dagli stessi enti beneficiari anche nel corso dell'anno 1993.
5. I contributi concessi dall'Amministrazione regionale per attività didattiche, socio - culturali, di spettacolo e sportive non possono essere utilizzati per spese di rappresentanza.
6. Sugli stanziamenti iscritti al capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 alla Biblioteca "S. Satta" di Nuoro, per spese di funzionamento.
CAPOVI
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.49
Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
a) lire 12.897.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:
1) per lire 6.448.500.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
2) per lire 6.448.500.000 in misura fra tutti i comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
b) lire 374.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1993- 1994.
Art.50
Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 - Sostegno ai comuni, alle province ed alle comunità montane
Art.51
Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa
2. E’ autorizzata, altresì , a favore dell'ente di cui al precedente comma, la concessione di finanziamenti per l'importo complessivo di lire 10.000.000.000 (cap. 08226/ 02) per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche del "sistema Flumendosa - Campidano" così ripartiti:
- anno 1993 lire 3.000.000.000
- anno 1994 lire 3.500.000.000
- anno 1995 lire 3.500.000.000
Art.52
Interventi a favore degli enti regionali
2. Una quota non superiore a lire 1.550.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 07010 è utilizzata dall'Ente Sardo Industrie Turistiche per il finanziamento di un programma di promozione turistica da realizzare congiuntamente all'Ente Nazionale Industrie Turistiche à termini della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 66 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1993, l'erogazione di un contributo di lire 1.000.000.000 (cap. 12160/ 02) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Art.53
Piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali
2. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, lett. b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, la copertura delle piante organiche degli enti strumentali della Regione è preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale; a tal fine deve essere accertata la compatibilità finanziaria nell'ambito dei rispettivi bilanci pluriennali degli stessi enti strumentali e l'adeguata entità dei contributi previsti per il loro funzionamento pluriennale della Regione.
3. In deroga al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, la graduatoria del concorso per guardia forestale e di vigilanza ambientale, espletato ai termini della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è utilizzata per il conferimento di posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo alla sua pubblicazione.
Art.54
Modifica alla legge regionale n. 51 del 1978
Art.55
Direttore del Centro regionale di programmazione
2. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
Art.56
Consulta femminile regionale
Art.57
Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria turistico-alberghiera, peschereccia e per le imprese di navigazione e dei contributi per l'occupazione
2. A modifica del punto 17 del titolo di spesa 8.2.1/ I del programma di intervento per gli anni 1982- 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, i contributi per l’occupazione sono concessi con provvedimento dell'Assessore dell'industria.
Art.58
Copertura finanziaria
Art.59
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 20 aprile 1993
Cabras
Data a Cagliari, addì 20 aprile 1993
Cabras