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Legge Regionale 20 aprile 1993, n. 19

Istituzione di una Commissione speciale per la revisione dello Statuto.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio regionale, denominata " Commissione speciale per la revisione dello Statuto".
2. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ed elaborare studi e proposte per il rilancio ed il potenziamento dell'autonomia regionale.
3. In particolare l'attività della Commissione riguarda le tematiche concernenti:
a) la revisione dello Statuto, al fine di una sua conformazione alle attuali esigenze della società regionale e dell'adeguamento ad esse delle competenze, degli strumenti finanziari, degli istituti di raccordo con gli organi statali, del regime delle autonomie locali e del loro collegamento con gli organi regionali;
b) l'integrale attuazione del vigente Statuto, ed in specie la possibilità di una piena valorizzazione della specialità dell'ordinamento regionale, attraverso il riordino ed il coordinamento delle norme di attuazione fin qui emanate, il trasferimento e la delega di ulteriori funzioni e la disciplina delle procedure di raccordo fra Stato, Regioni ed enti locali ivi previsti;
c) lo Statuto interno di autonomia della Regione, di cui al quinto comma dell'articolo 54 dello Statuto.
4. Può essere oggetto dell'attività della Commissione ogni altro argomento che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
5. La Commissione inoltre dà al Consiglio regionale indicazioni riguardo alle linee di tendenza dell'esperienza regionale nel nostro ordinamento e circa le iniziative che la Regione può assumere per la piena realizzazione di un ordinamento statale caratterizzato in senso regionalistico, sia tramite consultazioni con le altre Regioni, e in particolare con quelle ad autonomia speciale, sia attraverso rapporti con le sedi parlamentari competenti.
6. Nelle materie indicate dal comma 3 sono attribuite alla Commissione le funzioni in sede referente di cui all'articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio.


Art.2
Formazione della Commissione
1. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali e viene nominata dal Presidente del Consiglio, con le modalità previste dall'articolo 52 del Regolamento del Consiglio.
2. Per l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Commissione si applica l'articolo 30 del Regolamento del Consiglio.


Art.3
Lavori della Commissione
1. La Commissione, nello svolgimento della propria attività , promuove la più ampia consultazione dei poteri locali, delle formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.
2. La Commissione, tramite l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, può disporre di affidare incarichi per studi e consulenze, allo scopo di istruire le sue attività .A tal fine la Commissione presenta le relative proposte al Presidente del Consiglio.


Art.4
Durata in carica
1. La Commissione speciale dura in carica fino al 31 dicembre 1993 ed entro tale data deve concludere i suoi lavori.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 aprile 1993

Cabras