Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 20
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Il sussidio è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, che dichiara lo stato di grave crisi aziendale, individua i lavoratori di cui al comma precedente e l'importo del sussidio. Al fine di assicurare la celerità delle corresponsioni possono essere disposte aperture di credito.
3. Per l'applicazione del presente articolo è stanziata nell'anno 1993 la somma di lire 3 miliardi (cap. 01068).
Art.2
IN AUMENTO
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01068( N1) -
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale
Lire 3.000.000.000
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE; BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 -
Fondo NOL parte corrente (voce 9 della tabella A allegata alla Legge finanziaria 1993)
Lire 3.000.000.000
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 26 aprile 1993
Cabras