Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 28 aprile 1993, n. 21

Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali)e 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna) come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Legge finanziaria 1991 concernente il fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Credito Industriale Sardo e la SFIRS un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, per la realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi.


Art.2
1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai sensi dell'articolo 1 non possono superare il 70 per cento della spesa prevista per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di lire 25 miliardi né avere una durata massima superiore a 15 anni.
2. Tali interventi si riferiscono anche ai programmi di cui all'articolo 1 iniziati entro 36 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento.


Art.3
1. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto:
a) dal Presidente dell'Istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;
b) dal direttore generale dello stesso istituto o da un suo delegato;
c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.4
1. L'agevolazione di cui alla presente legge è cumulabile con provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in " equivalente sovvenzione netto".
2. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà , pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo delle imprese di rifondere le somme
erogate dal fondo, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, termini dell'articolo 4, lettera I) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione della presente legge.


Art.5
1. Per l'attuazione, degli interventi l'Assessorato regionale del bilancio, programmazione e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l' Assessorato regionale dell'industria, apposita convenzione con il Credito Industriale Sardo e la SFIRS.


Art.6
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno1989, n. 44 come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1990, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis - Saranno altresì ammesse ai benefici di cui al precedente articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che alla data di presentazione della richiesta di consolidamento vantino crediti scaduti e immobilizzati nei confronti di società facenti capo in via diretta o indiretta al sistema delle partecipazioni statali, anche se in liquidazione, e/ o nei confronti di società aventi dimensioni eccedenti quelle indicate nel successivo articolo 5 e che si trovino in fase di procedura concorsuale o di liquidazione.
1 ter - Fermi restando i parametri massimi di intervento di cui all'articolo 3, comma 3, l'importo consolidato non potrà in ogni caso eccedere l'ammontare dei crediti scaduti e immobilizzati.".


Art.7
1. All'articolo 6 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, introdotto dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"1 bis - Ove i titoli obbligazionari siano emessi da Istituti di credito al fine di destinare in via specifica la relativa provvista finanziaria ad operazioni di medio credito industriale in favore di predeterminate società di capitali, aventi i requisiti di cui al comma precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del debito nominale contratto dalle predette società nei confronti degli Istituti di credito.".
2. Il titolo dell’articolo 36 della legge regionale 30 aprile991, n. 13, è sostituito dal seguente:
"Fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali, da istituti di credito e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.".


Art.8
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 45.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2002.
2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1993 e pluriennale per gli anni 1993/ 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 art. 3 della legge finanziaria 1993)
1993 lire 45.000.000.000
1994 lire 45.000.000.000
1995 lire 45.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria
In aumento
09 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' INDUSTRIA
Cap. 09042/ 03 - (Nuova Istituzione)
2.1.2.4.3.6.10.28 (02.02) - Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi
1993 lire 45.000.000.000
1994 lire 45.000.000.000
1995 lire 45.000.000.000.
3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 09042/ 03 del bilancio della regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi fino all' anno 2002.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 aprile 1993

Cabras