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Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 24

Modifiche della legge regionale 6 marzo 1979,n. 7, (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e norme sullo svolgimento dei referendum regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, le parole "la domenica successiva" sono sostituite dalle parole "la seconda domenica successiva".


Art.2
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 6.
1. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della Giunta regionale nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.
2. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.".


Art.3
1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 7 del 1979, è sostituito dal seguente:
"1. Le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.".
2. Nel comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le parole ", alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni,".


Art.4
1. L'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 90
1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.".


Art.5
1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse allo svolgimento dei referendum popolari indetti per l'anno 1993, in deroga ai limiti per l'effettuazione di lavoro straordinario, posti alla vigente normativa emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento dei referendum compensi per lavoro straordinario effettivamente reso e comunque sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili.


Art.6
1. I referendum popolari regionali indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 marzo 1993, n. 118, per domenica 20 giugno 1993, sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 1993.
2. Il decreto di convocazione dei referendum di cui al comma 1 è emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art.7
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 420.000.000 annue, gravano per l'anno 1993 sul capitolo 01034 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta e, per gli anni successivi, sul medesimo capitolo 01034 relativamente ai referendum popolari e sul capitolo 01033 relativamente alle elezioni regionali e trovano copertura nei limiti degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli del bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1993

Cabras