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Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione dei fondi
1. In attuazione dei principi generali contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:
a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
b) fondo per gli investimenti;
c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali;
d) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio;
e) fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport;
f) fondo per le politiche attive del lavoro.
2. Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già esistenti agli interventi considerati dai capitolo di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993- 95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo dei destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.
3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.


Art.2
Criteri del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi
1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita:
a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;
b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun comune.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle provincie è ripartita:
a) per il venti per cento in parti uguali;
b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.
3. La quota del medesimo fondo destinata alle comunità montane è ripartita in parti uguali


Art.3
Criteri di ripartizione del fondo per gli investimenti
1. La quota destinata ai comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al comune di Cagliari, per il quattro per cento al comune di Sassari e per l'ottantanove per cento ai restanti comuni ed è ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità , quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse secondo i seguenti rapporti percentuali:
a) 25,5 per cento alla provincia di Sassari;
b) 24,6 per cento alla provincia di Nuoro;
c) 10,7 per cento alla provincia di Oristano;
d) 39,2 per cento alla provincia di Cagliari.


Art.4
Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport
1. Per gli anni 1993 e 1994 i fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari, ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti - obiettivo.
2. All'utilizzazione delle risorse trasferite sui fondi di cui al comma 1 gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e comunque in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale e di settore, di cui alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio - assistenziali), 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e 9 giugno 1989, n. 36 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) e relative modificazioni ed integrazioni. L'utilizzazione delle risorse indicate negli atti di programmazione regionale può discostarsi dalle relative finalità sulla base di fabbisogni straordinari adeguatamente motivati con relativi atti di programmazione comunale.
3. Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti fra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:
a) per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti - obiettivo, sulla base della legge regionale n. 4 del 1988;
b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1984;
c) per le spese correnti relative allo svolgimento dello sport con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 36 del 1989.


Art.5
Criteri ripartizione del fondo per le politiche attive del lavoro
1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i comuni:
a) per il trentacinque per cento in parti uguali;
b) per il trentacinque per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
c) per il trenta per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.
2. I comuni utilizzano i finanziamenti del fondo di cui al comma 1 secondo le tipologie d'intervento ed i limiti previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), come modificato dagli articoli 13 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie) e 6 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), nonché dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione


Art.6
Erogazione dei finanziamenti
1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.
2. I trasferimenti dai fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario


Art.7
Accensione mutui
1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di riparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammortamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all'esercizio del credito.


Art.8
Comandi e distacchi di personale
1. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione possono disporre il comando e il distacco di personale dei propri ruoli organici presso gli enti locali della Sardegna per un più proficuo utilizzo delle risorse trasferite, sulla base delle richieste degli enti locali motivate dalle carenze nelle proprie piante organiche.
2. Ai comandi e ai distacchi di cui al presente articolo disposti dall'Amministrazione regionale si applica il terzo comma dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale).


Art.9
Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali
1. Alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) sono apportate le seguenti modifiche.
2. Nel primo comma dell'articolo 12 sono soppresse le parole " con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo art. 13".
3. Sono abrogati l'articolo 13, il primo e secondo comma dell'articolo 14 e l'intero Capo III.
4. Nel primo comma dell'articolo 22 le parole " il comitato per la programmazione" sono sostituite da " l'Assessore della programmazione
5. Nel secondo comma dell'articolo 25 sono soppresse le parole " sentito il Comitato per la programmazione".
6. Nel primo comma dell'articolo 29 le parole " il Comitato per la programmazione" sono sostituite dalle parole " l'Assessore della programmazione".
7. Nel primo comma dell'articolo 30 sono soppresse le parole " sentito il Comitato per la programmazione".
8. Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e gli organismi comprensoriali sono tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale.
9. In attesa dell'approvazione di un'apposita legge le funzioni esercitate dagli organismi regionali soppressi sono svolte dal Presidente della Giunta regionale.


Art.10
Norme finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.
2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.
3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/ 1993 (capitoli numero 08015 e 08015/ 02).
4. Permangono alla competenza dell'Amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere g) e h) del primo comma dell'articolo 6 e alle lettere e) f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1984; a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella B.
5. La copia di finanziamento spettante al Comune di Monserrato per il mantenimento dei servizi socio - assistenziali è determinata per gli anni 1993 3 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1993

Cabras