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Legge Regionale 9 giugno 1993, n. 26

Modifiche alla legge regionale concernente "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, e alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, è soppressa, dopo l'espressione "i seguenti fondi", la parola "globali".
2. La parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A allegata alla legge regionale di cui al comma 1 è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.


Art.2
1. Dall'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1994- 1995) sono eliminati i capitoli: 10002, 10002/ 01, 10003, 23242/ 02, 24101 e 23301.
2. Nella medesima legge la denominazione del capitolo 07078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio è modificata come segue:
"Cap. 07078 -
Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 giugno 1993

Cabras