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Legge Regionale 8 luglio 1993, n. 29

Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13
Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche
1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è così modificato:
"2. L'iscrizione nell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, direttamente o in subappalto, è obbligatoria per chiunque sia chiamato ad eseguire lavori, di importo pari o superiore a 150.000.000 di lire ed inferiore alla soglia comunitaria, di competenza della Regione o di altri enti pubblici quanto i lavori medesimi siano eseguiti con finanziamenti comunque concessi dall'Amministrazione regionale. Fatta salva l'applicazione della vigente direttiva della Comunità economica europea a favore delle imprese straniere, per la partecipazione agli appalti, nonché per gli affidamenti in subappalto o in cottimo, di lavori pubblici, comunque finanziari, di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche è equiparata all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.".
2. Il quinto comma del medesimo articolo 13 è così modificato:
"5. Gli appalti di lavori di importo inferiore a lire 150.000.000 possono essere aggiudicati o affidati ad imprese non iscritte all'Albo purché in possesso del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione della specializzazione che dovrà essere adeguata ai lavori da appaltare.".
3. L'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - (Condizioni di ammissibilità alle gare d'appalto)
1. Ciascuna impresa non può assumere in appalto, anche per cottimo fiduciario, lavori di importo superiore a quello della categoria in cui è iscritta aumentato di un quinto.
2. E' fatto obbligo agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale ed agli altri enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 di far pervenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione o di affidamento, alla segreteria dell'albo, copia del verbale di aggiudicazione ovvero dell'atto di affidamento.".
4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 1984 è abrogata.


Art.2
Contratti in materia di opere pubbliche
1. Al fine di omogeneizzare l'azione amministrativa nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale, i contratti di opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici o con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta del medesimo à termini dell'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
2. All'Assessorato dei lavori pubblici compete l'adozione degli atti procedimentali preordinati all'approvazione dei contratti di cui al precedente comma.
3. Sono fatte salve le attribuzioni relative all'impegno ed all'ordinazione della spesa di competenza della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali individuate dall'articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore successivamente all’approvazione dell'adeguamento delle strutture amministrative dell'Assessorato dei lavori pubblici conseguenti alle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 22 ottobre 1986.
5. Gli incarichi di progettazione, studi e consulenze in genere in materia di opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione regionale, sono affidati sulla base di appositi elenchi di professionisti, singoli od organizzati in gruppo, istituiti presso l'Assessorato dei lavori pubblici.
6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nelle liste di cui al precedente comma, i relativi ambiti di specializzazione e le modalità di conferimento degli incarichi professionali.


Art.3
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, per tutti gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla sogli comunitaria ed eseguiti con finanziamenti concessi dalla Regione, si può procedere con il criterio del pubblico incanto previsto dall'articolo 3 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato – approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - e con il procedimento e le modalità previsti dall'articolo 1, lett. d), e dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art.4
Riutilizzo di somme
1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti funzionali, finanziati a totale o parziale carico della Regione Sarda, sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano, per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse.
2. Nella predisposizione e stesura dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'Isola.
3. Ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata.
4. La presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.


Art.5
Osservatorio degli appalti
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 e dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, è istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti delle opere pubbliche finalizzato alla raccolta, anche telematica, di dati conoscitivi degli avvisi di gara degli appalti di lavori pubblici gestiti dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da tutti gli altri enti pubblici della Sardegna nonché alla raccolta dei dati statistici degli esiti e delle forme degli appalti comunque aggiudicati ed affidati anche a trattativa privata.
2. La banca dei dati, di cui al precedente comma, è pubblicata ed è accessibile a chiunque ne abbia interesse.
3. Gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al primo comma, oltre che nelle altre forme di pubblicità previste dalle vigenti di disposizioni di legge in materia, devono essere pubblicate, almeno venti giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione di ammissione alla gara, anche mediante contemporaneo inserimento nella banca dati di cui al precedente comma.
4. I dati informativi sul notiziario dell'appalto potranno essere divulgati anche per mezzo di una rete telematica, a cui potranno collegarsi tutti gli enti, associazioni, imprese e professionisti interessati.
5. Con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta e diffusione dei dati informativi degli avvisi di gara e dei dati statistici relativi agli esiti degli appalti.
6. Per la gestione dell' e della banca dei dati informativi, previsti nel presente articolo, la Regione si potrà avvalere della collaborazione a titolo non oneroso delle associazioni più rappresentative degli imprenditori sardi nel settore delle costruzioni.
7. L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 300.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 150.000.000 per l'anno 1994 e seguenti (cap. 08238101).


Art.6
Subappalto
1. L'articolo 114 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è abrogato.

Art.7
Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori criteri di aggiudicazione e bando tipo
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, presente al Consiglio regionale per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i requisiti minimi che le imprese debbono possedere per essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e vengono fissati il periodo e i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni già deliberate.
2. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici nonché le modalità per la prequalificazione e la scelta dei soggetti da invitare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, onde garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono dettate le disposizioni riguardanti i contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, applicheranno obbligatoriamente per l’espletamento degli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.


Art.8
Estensione dello stanziamento
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 08028/ 00 è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 10 della legge di bilancio, oltre che per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 11 (revisione prezzi), anche per far fronte alla maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art.9
Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16
Collaudazione di opere regionali
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 è così sostituito:
"3. L'iscrizione all'Albo speciale regionale dei collaudatori è disposta con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici previo parere di una Commissione così composta:
a) dal Coordinatore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in qualità di presidente;
b) da un dirigente tecnico dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle Province sarde in quale di componente;
c) da un ingegnere - iscritto nell'albo professionale di non meno di quindici anni, designato di concerto dall'ordine degli ingegneri delle province della Sardegna - in qualità di componente".
2. dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1955, sono introdotti i seguenti:
"La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde che non abbiano provveduto, a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta.
Ai membri della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, il trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. Compete, inoltre, il trattamento di missione commisurato a quello spettante ai funzionari regionali appartenenti alla nona qualifica funzionale".
3. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000 annue (cap. 02102).


Art.10
Fondo edilizia abitativa - L.R. 30 dicembre 1985, n. 32
1. A valere sugli stanziamenti disponibili sul capitolo 08112 del bilancio pluriennale per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso le cui clausole siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio disponibili per il triennio considerato.
2. Fermi restando i requisiti soggettivi per l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni i beneficiari dei mutui agevolati concedibili ai sensi del programma previsto dal comma precedente dovranno possedere inoltre i seguenti ulteriori requisiti:
a) residenza in Sardegna da oltre un quinquennio, fatta eccezione per gli emigrati;
b) non essere titolari, essi stessi e i membri del proprio nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, del diritto di proprietà , di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato in alcuno dei comuni della Sardegna.
3. Fermi restando i requisiti oggettivi per gli alloggi da acquistare, costruire o recuperare previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 potranno essere ammessi ad agevolazioni gli alloggi acquistati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
4. L'agevolazione pubblica prevista dalla legge regionale n. 32 del 1985, consiste:
a) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al quattro per cento;
b) nell'abbattimento di n. 6 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al sei per cento;
c) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo non superiore a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al quattro per cento, per interventi di acquisto e ristrutturazione di abitazioni situate nelle zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici comunali.
5. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1985 il contributo regionale sugli interessi può essere corrisposto agli Istituti di Credito convenzionati, anziché in forma attualizzata, alle scadenze naturali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno secondo le procedure vigenti per la liquidazione dei contributi in conto interessi previsti per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate per il 1993 in lire 25.000.000.000, con leggi finanziarie verranno definiti gli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995 (cap. 08112).


Art.11
Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa
1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni regionali concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e in godimento ai propri soci possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.
2. La Regione concede l'autorizzazione alle condizioni previste dall'articolo 18, commi 2, 3 e 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. L'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, sono abrogati.


Art.12
Alloggi ad equo canone
1. I finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale ai Comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di alloggi da assegnare ad equo canone ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni, si intendono riferiti, per gli interventi non ancora realizzati e per i quali non siano stati stipulati i contratti definitivi di mutui, all'intero costo sostenuto dagli enti beneficiari degli stessi finanziamenti ed i relativi alloggi sono assegnati agli aventi diritto con le procedure dell'edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.
2. Il contributo sugli interessi a favore dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari previsto dal comma 9, articolo 39, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per il finanziamento dei programmi di edilizia ad equo canone può essere concesso oltreché per i mutui a tasso fisso anche per quelli a tasso variabile.


Art.13
Proroga dei termini
1. Il termine di due anni, già previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1990, è prorogato di altri due anni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

Art.14
Viabilità di interesse regionale e sovracomunale
1. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/ I del programma di intervento 1988 - 1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è destinato, in deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, alla sola realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale e sovracomunale.
2. Le opere di cui al comma precedente sono dichiarate di interesse regionale ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
3. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 al fine di incrementare le disponibilità del titolo di spesa di cui al primo comma (cap. 08042/ 06); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al medesimo titolo di spesa 11.3.05/ I.


Art.15
Modifica della destinazione d'uso
1. Su istanza dell'ente interessato e qualora siano venute meno le originarie finalità del finanziamento concesso, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con quello della Pubblica istruzione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà autorizzare le modifiche della destinazione d'uso delle opere di edilizia scolastica realizzate ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, ai soli fini di pubblica utilità .

Art.16
Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria) - Programma regionale di opere pubbliche
Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria) - Programma regionale di opere pubbliche
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:
"4. L'attuazione delle opere è delegata alle Università degli studi, alle province oppure alle comunità montane, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali.".


Art.17
Trasferimento di stanziamenti
1. La procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, si applica anche per consentire il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08091/ 01 al capitolo 08091.

Art.18
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 29.320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 29.320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 1.970.000.000
1994 lire 170.000.000
1995 lire 170.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 17 del 1993
voce 3 1993 lire 320.000.000
1994 lire 170.000.000
1995 lire 170.000.000
voce 14 1993 lire 1.650.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 27.350.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge regionale n. 17 del 1993
voce 3 1993 lire 9.000.000.000
voce 6 1993 lire 2.350.000.000
voce 8 1993 lire 6.000.000.000
voce 9 1993 lire 10.000.000.000
In aumento
02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, LR 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1993 lire 20.000.000
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
08 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici
Capitolo 08112 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa(L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 24, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 27, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, 1, comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, 2 - comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22, L.R.30 aprile 1991, n. 13, art. 6, 4o comma, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 39, 1 e 11 comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 14, 1 comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 10 della presente legge)
1993 lire 25.000.000.000
Capitolo 08238/ 01 (Denominazione variata) – Spese per la tenuta, gestione, pubblicazione e diffusione periodica di bollettini in materia di appalti pubblici e di concessioni (art. 8, legge 17 febbraio 1987, n. 80); nonché per l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti (art. 5 della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 150.000.000
1995 lire 150.000.000
Capitolo 08042/ 06 (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02) Cat. progr. 04 - Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per interventi di viabilità (art. 14 della presente legge)
1993 lire 4.000.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 08112, 08238/ 01 e 08242/ 06 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1993

Cabras