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Legge Regionale 8 luglio 1993, n. 30

Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Musei di interesse locale
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 ed all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 11106).

Art.2
Istituzione dei concerti G.P. da Palestrina
1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1974, n. 38 sono aggiunti i seguenti:
"La Commissione è nominata con decreto dell’Assessore competente in materia di spettacolo e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data di insediamento della commissione medesima.
Ai componenti della commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27".


Art.3
Attività sportiva
1. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 11124/ 13 del bilancio della Regione per l'anno 1993 una quota pari a lire 400.000.000 è destinata alla concessione di un contributo alla Federazione Italiana Gioco Calcio(F.I.G.C.) per lo svolgimento, nel territorio regionale, nel mese di giugno 1993, dei tornei fra le rappresentative delle regioni italiane e delle finali nazionali di calcio dilettanti.
2. Su detta somma sono consentite anticipazioni nella misura e secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.


Art.4
Organismi operanti nel settore dello spettacolo
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad organismi pubblici che intendono allestire, o abbiano allestito nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale sino alla misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili.
2. Detto contributo è concesso agli organismi di cui al precedente comma che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente e, in prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali.
3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione, di un preventivo finanziario e del progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture.
4. La concessione del contributo è subordinata a che il progetto esecutivo preveda una struttura:
a) pienamente rispondente alla normativa vigente in materia di esercizio teatrale;
b) con una capienza minima di 150 posti a sedere;
c) destinata all'uso teatrale per almeno cinque anni. Nel caso di acquisto di immobili, il vincolo di destinazione all'uso teatrale deve sussistere per almeno quindici anni.
5. I contributi sono liquidati per stati di avanzamento o in unica soluzione, a presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
6. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (cap. 11115/ 03).


Art.5
Finanziamenti per progetti speciali di animazione culturale
1. La Regione finanza iniziative di animazione culturale a carattere sperimentale proposte, singolarmente o in forma associata, da enti ed associazioni che ne abbiano titolo, che siano rivolte alla realizzazione di momenti di diffusione culturale di rilevante importanza dal punto di vista dell'aggregazione giovanile.
2. Saranno privilegiati progetti mirati a:
a) realizzazione di centri di animazione culturale con finalità di aggregazione e formazione dei giovani che intendono avvicinarsi alla produzione e alla ricerca nella musica, nel teatro e nelle arti visive;
b) realizzazione di attività , anche interdisciplinari, di diffusione della cultura sul territorio, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle realtà associative di base già operanti.
3. I finanziamenti a valere sul capitolo 11099 del bilancio regionale possono coprire l'intero costo del progetto.
4. L'affinità dovrà effettuarsi entro i dodici mesi successivi alla data di approvazione del progetto.
5. La Regione potrà concedere, dietro presentazione di garanzia fidejussoria, un'anticipazione pari all'80% per cento dell'importo del finanziamento.
6. La liquidazione dei contributi avverrà dietro presentazione di rendiconto analitico di spesa indicante le entrate e le spese sostenute. Il contributo non potrà eccedere il pareggio di bilancio.
7. Saranno ammesse le seguenti voci di spesa:
a) affitto locali per l'attività ;
b) retribuzione e rimborsi per spese per il personale (docenti, animatori, tecnici e operatori);
c) spese pubblicitarie, tipografiche e di realizzazione di materiale didattico e informativo;
d) noleggio attrezzature;
e) SIAE e diritti vari;
8. Le spese generali dell'organismo beneficiario, la progettazione e il coordinamento culturale del progetto sono riconosciute forfettariamente nella misura del 10 per cento del costo complessivo dell'attività .
9. L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà mediante la selezione dei progetti più significativi e rilevanti sotto i seguenti profili:
a) dimensione dell'intervento;
b) capacità tecniche e culturali;
c) rilevanza e presenza sul territorio dell'organismo proponente.


Art.6
Contributo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari
1. L amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1993 un contributo straordinario di lire 500.000.000 alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari in ragione di lire 100.000.000 per consentire il finanziamento di contratti per insegnamenti universitari non ricoperti dal Ministero competente e lire 400.000.000 per consentire l'avvio del corso di diploma in beni culturali ed ambientali (cap. 11076).

Art.7
Contributo all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi un contributo straordinario per il 1993 di 200.000.000 per concorrere all'istituzione, all'impianto e all'avvio di un laboratorio in Sardegna (cap. 11089/ 05).

Art.8
Contributo regionale agli ERSU
1. Il contributo della Regione agli enti regionali per il diritto allo studio universitario( ERSU) è determinato per l'anno 1993 in lire 25.978.000.000, per l'anno 1994 in lire 27.325.000.000 e per l'anno 1995 in lire 27.412.000.000 (cap. 11078/ 01).

Art.9
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 7.969.000.000 per l'anno finanziario 1993, in lire 6.553.000.000 per l'anno 1994, in lire 6.592.000.000 per l'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1993 e per il triennio 1993- 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 – ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 7.969.000.000
1994 lire 6.553.000.000
1995 lire 6.592.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A, allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17:
voce 5 1993 lire 5.469.000.000
1994 lire 5.753.000.000
1995 lire 5.792.000.000
voce 13 1993 lire 2.500.000.000
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
In aumento
11 – ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT.
Capitolo 11076(N.I.) - (1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) - Contributo straordinario alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Sassari per il finanziamento di contratti per insegnamenti universitari e per l'avvio del corso di diploma in beni culturali e ambientali (art. 6 della presente legge)
1993 lire 500.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
Capitolo 11078/ 01 - Contributi annui della Regione per il finanziamento degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario( ERSU) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37, art, 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 8 della presente legge)
1993 lire 5.469.000.000
1994 lire 5.753.000.000
1995 lire 5.792.000.000
Capitolo 11106 - Spese per la costruzione di musei regionali (art. 3, LR 7 febbraio 1958, n. 1); spese per l'esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, etnografico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4. L.R. 7 febbraio 1958, n. 1 e L.R. 20 giugno 1979, n. 49; spese per l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione di monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico e storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5, L.R. 7 febbraio 1958, n. 1, L.R. 20 giugno 1978, n. 49, art. 113, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 81, L.R. 30 maggio 1989, n. 18); contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione della costruzione (art. 86, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art 1 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 0
1995 lire 0
Capitolo 11115/ 03( NI) 2.1.2.6.3.3.06.09 (05.04) - Contributi in conto capitale ad organismi pubblici, nelle spese per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l’esercizio teatrale (art. 4 della presente legge)
1993 lire 800.000.000
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 11078/01 e 11115/ 03 dei bilanci per gli anni 1994 e 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1993

Cabras