Legge Regionale 22 luglio 1993, n. 31
Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
" 3. Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo."
Art.2
Copertura assicurativa degli Assessori regionali.
Art.3
Liquidazione degli organismi comprensoriali
" 9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Comprensorio.
9 bis. Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria.
9 ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.
9 quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.
Art.4
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993- 95 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Capitolo 02001/ 03 (Nuova istituzione) - 1.1.1.1.0.1.01.01 (01.03)
Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale (art. 2 della presente legge)
1993 lire 15.000.000
1994 lire 30.000.000
1995 lire 30.000.000
Capitolo 04017/ 01) (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.11.33 (01.06)
Spese per la definizione liquidatoria degli organismi comprensoriali (articolo 3 della presente legge)
1993 lire 350.000.000
1994 lire 350.000.000
1995 lire 0
In diminuzione
Capitolo 03016 - (FNOL parte corrente)
1993 lire 365.000.000
1994 lire 380.000.000
1995 lire 30.000.000
mediante riduzione della voce 10 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1993.
3. Le spese recate dalla presente legge gravano, quanto a lire 350.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, sul capitolo 04017/ 01 e, quanto a lire 15.000.000 per l'anno 1993 e lire 30.000.000 per ciascuno degli anni successivi sul capitolo 02001/ 03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art.5
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 22 luglio 1993
Cabras