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Legge Regionale 22 luglio 1993, n. 31

Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è sostituito dal seguente:
" 3. Il Presidente della Giunta regionale designa un Assessore quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale ed al Rappresentante del Governo."


Art.2
Copertura assicurativa degli Assessori regionali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per la copertura assicurativa contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale, in misura non superiore a dieci volte il trattamento economico e l'indennità lorda spettante agli Assessori regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, e successive modificazioni, ragguagliati ad un anno.

Art.3
Liquidazione degli organismi comprensoriali
1. Il comma 9 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è sostituito dai seguenti:
" 9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Comprensorio.
9 bis. Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria.
9 ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.
9 quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.


Art.4
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 365.000.000 per l'anno 1993, in lire 380.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 30.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993- 95 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Capitolo 02001/ 03 (Nuova istituzione) - 1.1.1.1.0.1.01.01 (01.03)
Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale (art. 2 della presente legge)
1993 lire 15.000.000
1994 lire 30.000.000
1995 lire 30.000.000
Capitolo 04017/ 01) (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.11.33 (01.06)
Spese per la definizione liquidatoria degli organismi comprensoriali (articolo 3 della presente legge)
1993 lire 350.000.000
1994 lire 350.000.000
1995 lire 0
In diminuzione
Capitolo 03016 - (FNOL parte corrente)
1993 lire 365.000.000
1994 lire 380.000.000
1995 lire 30.000.000
mediante riduzione della voce 10 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1993.
3. Le spese recate dalla presente legge gravano, quanto a lire 350.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, sul capitolo 04017/ 01 e, quanto a lire 15.000.000 per l'anno 1993 e lire 30.000.000 per ciascuno degli anni successivi sul capitolo 02001/ 03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.5
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 luglio 1993

Cabras