Legge Regionale 4 agosto 1993, n. 32
Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Principi generali
2. La Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante nel settore del trasporto pubblico, in sede di piano regionale dei trasporti.
Art.2
Piano nazionale dei trasporti
Art.3
Piano regionale dei trasporti
a) definire il piano progettuale del corridoio plurimodale sardo - continentale;
b) assicurare un sistema coordinato e integrato di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio regionale;
c) favorire e promuovere l'integrazione del trasporto di persone e di merci tra servizi e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
d) migliorare la viabilità regionale.
Art.4
Approvazione del Piano dei trasporti
2. Il Piano è di norma aggiornato a metà triennio, in relazione alle finalità generali e agli obiettivi specifici della programmazione regionale, all'evoluzione del sistema dei trasporti e agli eventuali aggiornamenti del piano generale dei trasporti.
3. Gli aggiornamenti del Piano regionale dei trasporti sono approvati con la procedura di cui al primo comma.
Art.5
Bacini di traffico
2. Sono individuati i seguenti bacini di traffico:
- bacino n. 1: sistema urbano del Sulcis - Iglesiente;
- bacino n. 2: sistema metropolitano di Cagliari;
- bacino n. 3: sistema urbano di Oristano;
- bacino n. 4: sistema urbano dell' Ogliastra;
- bacino n. 5: sistema urbano di Nuoro;
- bacino n. 6: sistema urbano di Sassari;
- bacino n. 7: sistema urbano della Gallura.
3. Gli ambiti territoriali di competenza dei bacino di traffico sono definiti con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art.6
Norma finanziaria
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
13 - TRASPORTI
In diminuzione
Capitolo 13039
Contributo ad imprese o enti operanti nell'Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico (L.R. 14 aprile 1985, n. 9) 1993
lire 600.000.000
In aumento
Capitolo 13052
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.10.18. FR (08.02) - Spese per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti (art. 4 della presente legge) 1993
lire 600.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1993. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge finanziaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 4 agosto 1993
Cabras