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Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 34

Personale addetto alla divulgazione agricola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, in attuazione del Regolamento(C.E.E.) n. 270/ 79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, la Regione utilizza mediante assunzione nei ruoli del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura(E.R.S.A.T.) i divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) Sicilia - Sardegna, istituito ai sensi della legge regionale 12 novembre 1982, n. 42 (Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli).
2. L'assunzione dei divulgatori agricoli nei ruoli del personale dell'E.R.S.A.T. è disposta nella sesta qualifica funzionale per i divulgatori specializzati e polivalenti e nella settima qualifica funzionale per il personale direttivo della divulgazione ed è riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 270/ 79 del Consiglio, siano stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, bandito dal C.I.F.D.A. Sicilia - Sardegna, ed abbiano superato le prive finali di idoneità .


Art.2
Assunzione ed utilizzazione dei divulgatori agricoli
1. Le assunzioni dei divulgatori agricoli previste dalla presente legge riguardano 165 unità complessive, di cui 100 per la stessa qualifica funzionale e 65 per la settima qualifica funzionale.
2. L'articolazione funzionale ed il dislocamento sul territorio dei tecnici saranno definiti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (C.E.E.) n. 270/ 79, dell'apposito Piano regionale per la divulgazione agricola predisposto dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo.
4. I corsi per la formazione dei divulgatori agricoli presso il C.I.F.D.A. e le relative prove finali hanno valore di corso - concorso per l'assunzione alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. limitatamente a coloro i quali siano stati ammessi al corso per essere impiegati in Sardegna.
5. Il CIFDA emana i bandi per l' ammissione ai singoli corsi - concorsi. I bandi determinano il numero dei posti disponibili, nei limiti di cui al comma 1, i titoli valutabili e le prove per l' ammissione ai corsi, nonché i programmi e le prove finali dei corsi stessi. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessore dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al termine dei corsi - concorsi autorizza l'E.R.S.A.T. a provvedere all'assunzione degli idonei, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi stessi.
6. L'inquadramento nei ruolo dell'E.R.S.A.T. è disposto nei limiti della attuale dotazione organica dell'ente. L'E.R.S.A.T. adegua i contingenti numerici dei profili professionali della sesta e settima qualifica dei propri ruoli organici, attraverso la trasformazione in posti dell'area ella sperimentazione e dell'assistenza tecnica dei posti vacanti dell'area dei servizi generali, amministrativi, contabili e culturali.


Art.3
Norma transitoria
1.I divulgatori agricoli che hanno già conseguito l'idoneità nei corsi del CIFDA Sicilia - Sardegna, sede di Cagliari, il cui svolgimento è stato regolato secondo le norme del Regolamento( CEE) n. 270/ 79 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i divulgatori specializzati, destinati alla Sardegna, che hanno conseguito o conseguiranno l'idoneità nei corsi - concorsi svolti, con le stesse modalità , ai sensi del Regolamento (C.E.E) n. 2052/ 88 (obiettivo 1- misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al comma 1 dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria finale.

Art.4
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 688.000.000 per l'anno 1993, in lire 3.296.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 8.666.000.000 dall'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993- 95 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 – ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)
anno 1993 lire 688.000.000
anno 1994 lire 3.926.000.000
anno 1995 lire 8.666.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 10 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1993.
In aumento
06 – ASSESSORATO AGRICOLTURA
Cap. 06281
Contributo annuo all'E.R.S.A.T., ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica in agricoltura, quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5 e art. 58, LR 4 giugno 1988, n. 11)
anno 1993 lire 688.000.000
anno 1994 lire 3.926.000.000
anno 1995 lire 8.666.000.000
3. Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 06281 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 agosto 1993

Sanna