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Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 35

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 177/92 relativo al prelevamento della somma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 05063/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili stoccate in un capannone del Comune di Paulilatino.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 177, concernente il prelevamento della somma di lire 1.200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste – Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 05063/01 concernente "Spese per lo smaltimento di sostanze antiparassitarie non più utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 settembre 1993

Cabras