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Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 41

Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Funzioni di coordinatore generale
1. Le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima. La relativa proposta competente, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Giunta o all'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione medesima; per gli enti pubblici strumentali, ai rispettivi consigli di amministrazione.
2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite agli impiegati dei ruolo organici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1 che appartengono alla qualifica funzionale dirigenziale e che abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa; ovvero a persone estranee alle predette amministrazioni, provviste comunque dei requisito per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al numero 5 del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e di esperienza acquisita per almeno un triennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private.
3. Gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale incaricati delle funzioni di coordinatore generale presso strutture organizzative diverse da quelle dell'ente di appartenenza, ai sensi dei commi 1 e 2, sono distaccati con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si procede alla nomina.
4. Alle persone estranee all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, cui siano state conferite le funzioni di coordinatore generale ai sensi del comma 2, compete il trattamento economico previsto per gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di coordinamento generale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione regionale o degli enti pubblici strumentali della Regione, in relazione alla amministrazione presso la quale sono state conferite le funzioni di coordinamento. Durante l'incarico di coordinamento sono estese all'incaricato estraneo le disposizioni concernenti le incompatibilità, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, ai congedi, alle aspettative ed a divieto di percepire le indennità.
5. Fermo quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, le funzioni di coordinamento generale non possono essere esercitate, nella medesima struttura organizzativa, per un periodo continuativo superiore a sei anni. Decorso tale periodo il coordinatore generale decade dall'incarico.
6. I coordinatori generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni, e comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma ed al comma 5, il periodo di incarico del coordinamento generale si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.
7. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, gli impiegati alla qualifica funzionale dirigenziale assegnati al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale cessano dalla assegnazione secondo le modalità previste dal comma 5.
8. Le funzioni di coordinatore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono conferite ad un impiegato della qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, con le modalità previste dal comma 1. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6.


Art.2
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le disposizioni delle leggi, dei regolamenti regionali e dei regolamenti degli enti pubblici strumentali della Regione in contrasto con l'articolo 1 della presente legge.

Art.3
Funzioni di coordinatore di servizio
1. Le funzioni di coordinatore di servizio dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale non possono essere esercitate nella medesima struttura organizzativa per un periodo continuativo superiore a sei anni, decorso il quale il coordinatore stesso decade dall'incarico.
2. I coordinatori di servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni dalla medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma e del comma 1 il periodo di incarico del coordinamento di servizio si cumula con quello di direzione delle medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.


Art.4
Interpretazione autentica
1. La norma del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, comunque istituiti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute siano alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differente denominazione, il criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori è determinata secondo i principi di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in substrutture corrisponde a servizio.
2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegata alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'azienda delle foreste demaniali della Regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenza indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116.
3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione dei regolamenti istitutivi del servizio e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonchè i servizi ed i settori istituiti con la legge regionale o con il regolamento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione, che successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituiti con legge ovvero sulla base della legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 settembre 1993

Cabras