Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 42
Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: "Disciplina del settore commerciale".
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:
a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 750.000.000;
b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: 85 per cento entro il limite di lire 1.000.000.000;
c) per le cooperative di consumo: 60 per cento, entro i limiti di lire 750.000.000.;
d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento entro il limite di lire 3.000.000.000".
2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.
3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.
4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità , purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in «equivalente sovvenzione netto».
5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.
Art.3
Art.4
1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla loro erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.
2. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 52, comma I, questa decorre dalla data della prima erogazione.
3. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.
4. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsate all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.
5. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata».
Art.5
1. Oltre alle iniziative previste dall'articolo 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'articolo 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'articolo 51 e le priorità sancite dall'articolo 53».
Art.6
«Articolo 52 quater - Durata delle agevolazioni
1. La durata delle agevolazioni è prevista:
a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni.
La durata dell'agevolazione è ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili;
b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso articolo 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni».
Art.7
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'articolo 49, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.
2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.
3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito.
4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di venti volte la disponibilità del fondo».
Art.8
Norma transitoria
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 50 della legge regionale n. 35 del 1991, sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data.
Art.9
Art.10
Copertura finanziaria
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi è istituito il sottoindicato capitolo d'entrata:
Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1
Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese commerciali, nonché della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5 della presente legge).
PM.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 settembre 1993
Cabras