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Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 45

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1991, n. 35 concernente "Disciplina del settore commerciale" e 19 dicembre 1988, n. 45 concernente "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Dopo l'articolo 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente: "Art. 72 bis - L'articolo 19 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 27 della legge 426/ 71 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della medesima legge 426/ 71 o, limitatamente ai Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000, a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione".

Art.2
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, il piano regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
2. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della medesima legge regionale sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 settembre 1993

Cabras