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Legge Regionale 21 settembre 1993, n. 46

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Contributi ai Comuni per interventi di bonifica
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni interessati interventi urgenti di bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti secondo quanto previsto dalla proposta di "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti".
2. La spesa complessiva è prevista n lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (Cap. 05015/16).


Art.2
Modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41 e 15 maggio 1990, n. 13 - Interventi in materia ambientale
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, è aggiunto il seguente:
"2 bis - Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per la elaborazione dello schema del Piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ogni altra elaborazione e proposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 3 del 1989.".
2. All'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, così come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"4 bis - Sono inoltre ammesse al contributo le imprese industriali ed artigiane aventi sede ed impianti in Sardegna, che trattino carcasse di autoveicoli e rifiuti metallici ingombranti, operando trattamenti di frantumazione, separazione ed arricchimento delle frazioni metalliche ferrose e non ferrose allo scopo di favorirne la specifica valorizzazione.".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/18 del bilancio per l'anno 1993 e dal capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.


Art.3
Fondo per opere di ripristino ambientale
1. Nelle more dell'adozione del regolamento del fondo per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: "Disciplina delle attività di cava", l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità a tal fine destinate dagli stanziamento di bilancio per l'esercizio 1993 (cap. 05001) per il finanziamento degli interventi a’ termini dell'articolo 35 della legge medesima.

Art.4
Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 -
Disciplina delle attività di cava
1. All'articolo 29 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis - Nei Comuni costieri ricadenti nelle aree dichiarate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 ad elevato rischio di crisi ambientale è vietata l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali compresi nella lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Le autorizzazioni e le concessioni in atto sono revocate.".


Art.5
Tutela delle aree di elevato pregio ambientale e paesistico
1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme parere della Giunta regionale, sentita la Commissione ambiente del Consiglio regionale, possono essere adottate misure straordinarie per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per la salvaguardia del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale, e delle singole specie animali e vegetali presenti nel territorio della Sardegna e nel mare territoriale, per i quali siano riconosciuti problemi di conservazione a parere del Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).
2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel decreto di cui al primo comma si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (cap. 35019).


Art.6
Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25
Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i premi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni anche alle navi da pesca entrate in esercizio a partire dal 1990 che abbiano osservato il fermo di pesca imposto dalla Regione alle seguenti condizioni:
a) che le navi da pesca interessate rientrino, come tonnellaggio, unitamente alle altre navi da pesca che hanno praticato il fermo, nel limite del tonnellaggio complessivo attribuito come sforzo di pesca alla Regione nel Piano triennale per la pesca marittima 1991/1993;
b) che, qualora non venga soddisfatta tale condizione, il tonnellaggio delle stesse navi da pesca sia pari o inferiore al tonnellaggio di altre navi da pesca che negli anni di riferimento del fermo abbiano cessato l'attività di pesca per il ritiro definitivo dell'attività, o non abbiano espletato attività di pesca o non abbiano beneficiato del fermo per qualsivoglia causa.
2. Si intende per "entrata in esercizio della nave" l'armamento della stessa presso i Compartimenti marittimi della Sardegna.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05085 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
4. Oltreché per l'acquisto dei mezzi nautici, le spese di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, possono essere destinate al pagamento degli oneri ordinari e straordinari connessi alla gestione di dette imbarcazioni; a tale fine, per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 (capitolo 05095/01).


Art.7
Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio
1. Tra i soggetti beneficiari dei prestiti d'esercizio di cui all'articolo 104, comma 9, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, devono intendersi ricompresi anche i titolari di concessione di pesca nei compendi ittici e i gestori degli impianti di acquacoltura e maricoltura e di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici, organizzati:
a) in impresa singola o associata che esercitano l'acquacoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte al registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) in cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio.
2. I prestiti di credito peschereccio d'esercizio sono concessi per operazioni riguardanti:
a) la gestione delle aziende di cui al precedente comma;
b) la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;
c) le spese per l'acquisto di pesci, molluschi e crostacei nonché per le spese di gestione degli impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque dolci, marine e salmastre;
d) la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.
3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni né possono essere alienati, se non dietro parere favorevole dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità presenti nel fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca, istituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 05089).


Art.8
Disposizioni in materia di pesca
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di deputazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 05081/02).

Art.9
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3
Interventi regionali in materia di protezione civile
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio n. 3, è aggiunto il seguente:
"7 bis - Nelle more della predisposizione del suddetto Piano pluriennale della protezione civile, l'Amministrazione è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993/1995, a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1989, sono aggiunti i seguenti:
"4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni. Detti programmi saranno inviati preventivamente alla Commissione consiliare competente.
5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di Protezione Civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale, di cui al successivo articolo 16, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati verranno rimborsate dietro presentazione di fatture, o di altra idonea documentazione.
6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di protezione civile possono essere, altresì, affidati in via temporanea ai Comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza.
L'Amministrazione regionale concede ai Comuni ed alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli.
7. La Regione può provvedere alla acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso".
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è aggiunta la seguente:
"c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati.".
4. Agli oneri derivanti dall'introduzione dei commi 4 e 5 del surrichiamato articolo 10 di cui al comma 2 si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/11 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; gli oneri derivanti dall'introduzione del comma 6 del surrichiamato articolo 10 sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e gravano sul capitolo 05111/22 del bilancio della Regione per lo stesso anno.
5. Agli oneri derivanti dall'introduzione del comma 2 dell'articolo 17 di cui al comma 3 del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/16 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.


Art.10
Catasto regionale delle grotte
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 per l'anno 1993 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 da destinare alla istituzione del della Sardegna.
L'Amministrazione regionale a tal fine può avvalersi, previa convenzione, delle associazioni di speleologia operanti in Sardegna (cap. 05002/02).


Art.11
Inteventi negli stagni
1. E’ autorizzata, nell’anno 1993, la spesa di lire 150.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l’esecuzione di opere di sistemazione degli stagni (cap. 05078/12).

Art.12
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 6.250.000.000 per l'anno 1993, in lire 2.050.000.000 per l'anno 1994, in lire 550.000.000 per l'anno 1995 e in lire 300.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 800.000.000
1994 lire 750.000.000
1995 lire 550.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A, allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e artt. 45 e 46, L.R. 20 aprile 1993, n. 18)
1993 lire 2.250.000.000
1994 lire 1.300.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella B, allegata alla legge finanziaria:
voce 1 1993 lire 2.250.000.000
1994 lire 1.300.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE
Cap. 05086
Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 6, L.R. 22 luglio 1991, n. 25 e art. 22, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39)
1993 lire 200.000.000
1994 lire ……………
1995 lire ……………

Cap. 05111/10
Spese per interventi di soccorso ed emergenza per la realizzazione di opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali che non rientrano nella competenza primaria degli enti locali e dello Stato (art. 7, LR 17 gennaio 1989, n. 3)
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire ………………
1995 lire ………………

In aumento
05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
Cap. 0500/02 -(NI) 2.1.1.4.1.2.08.29 (08.02)
Spese per l'istituzione del Catasto regionale delle grotte in Sardegna (art. 10 della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000

Cap. 05015/16 -(NI) 2.1.2.1.0.3.08.29 (03.02)
Spese per la realizzazione di interventi di bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 1 della presente legge)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 1.500.000.000

Cap. 05078/12 -(NI) 2.1.2.1.0.3.10.14 (03.09)
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi per la valorizzazione dei laghi salsi dell'isola ( L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 29, legge 24 aprile 1980, n. 146, deliberazione CIPE 8 agosto 1980 e artt. 59 e 69, L.R. 31 maggio 1984, n. 26), a spese per interventi straordinari sulle opere pubbliche dei compendi ittici dell'Ogliastra, dell'Oristanese e del Serrabus danneggiate da eventi calamitosi (art. 1, L.R. 22 ottobre 1987, n. 42), nonchè ad interventi nei compendi ittici( L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 51, comma 7, e 117, comma 1, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6) (art. 11 della presente legge)
1993 lire 150.000.000
1994 lire ……………
1995 lire ……………

Cap. 05081/02
Contributi alle cooperative della pesca, agli enti ed alle imprese individuali e collettive di molluschiocoltura per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192, art. 1, L.R. 21 agosto 1980, n. 25, art. 82, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 103, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 46, comma 2, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 54, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 58, comma 1, della legge finanziaria e art. 8, comma 1, della presente legge)
1993 lire 800.000.000
1994 lire ……………
1995 lire ……………

Cap. 05095/01
Spese per l'acquisto di mezzi nautici e delle relative apparecchiature e strumentazioni per il controllo del rispetto della normativa in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino (art. 10, L.R. 22 luglio 1991, n. 25 e art. 6, comma 4 della presente legge)
1993 lire 200.000.000
1994 lire ……………
1995 lire ……………

Cap. 05111/11 - (Denominazione variata)
Spese per l'acquisizione, nolo e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per l'attivazione ed il funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile e per l'organizzazione ed attuazione di programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso (art. 10, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9 della presente legge).
Cap. 05111/16 - (Denominazione variata)
Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione dei volontari e per le spese di acquisto e manutenzione di attrezzature (art. 17, comma 2, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9 della presente legge); nonché rimborsi alle stesse associazioni per spese di trasporto, vitto, alloggio assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, commi 6 e 7, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9 della presente legge).
Cap. 05111/18 - (Denominazione variata)
Spese per l'assunzione a tempo determinato di personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di protezione civile; spese per la stipula di convenzioni con tecnici ed esperti per l'espletamento dei servizi di protezione civile, ivi comprese l'elaborazione dello schema del piano regionale di protezione civile e dei relativi aggiornamenti; nonché per l'elaborazione e acquisizione di strutture operative (art. 11, L.R. 15 maggio 1990, n. 13 e art. 2 della presente legge).
Cap. 05111/21 -(NI) 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)
Contributi per l'ultimazione delle attrezzature e dei mezzi affidati ai Comuni e Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza (art. 9 della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 300.000.000
1995 lire 300.000.000

Cap. 05111/22 -(NI) 2.1.2.1.0.3.08.29
Spese per l'acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzata alla prevenzione e soccorso (art. 9 della presente legge)
1993 lire 3.000.000.000
1994 lire ……………..
1995 lire ……………..

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993, 1994 e 1995 e sul capitolo corrispondente al capitolo 05111/21 dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 settembre 1993

Cabras