Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 32

Delega di funzioni in materia di commercio
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Delega in materia di commercio su aree pubbliche
1. Le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42, della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, sono delegate alle amministrazioni provinciali.


Art.2
Procedure di espletamento
1. Le Province ed i Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro assegnate e inerenti il commercio su aree pubbliche, si attengono al disposto del titolo VIII della citata legge regionale n. 35/91 e, nelle more dell'approvazione del suo regolamento di attuazione, alle norme dettate dal DM 4 giugno 1993, n. 248, in quanto applicabili.


Art.3
Delega in materia di politica commerciale
1. La predisposizione dei piani di politica commerciale relativi alle sub - aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/ 91, individuate dal piano regione di politica commerciale, è delegata alle Province con riguardo ai contenuti indicati dall'articolo 6 della legge citata non definiti nel suddetto piano.
2. Le Province provvedono all'adozione degli atti di propria competenza entro tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale di politica commerciale.
3. In sede di prima applicazione il termine è fissato in mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge


Art.4
Modifiche alle aree sovracomunali
1. Le Province, sulla base di motivate richieste da parte dei Comuni interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal piano regionale di politica commerciale, definiscono entro gli ulteriori sessanta giorni le eventuali modifiche alle aree sovracomunali come individuate nel piano.
2. In sede di prima applicazione il termine assegnato alle Province, fermo restando quello previsto per i Comuni interessati dall'articolo 2 del piano regionale vigente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.5
Predisposizione dei piano comunali ed intercomunali
1. A modifica del primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 35 del 1991, i termini per la predisposizione e l'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali individuati al medesimo articolo, decorrono dalla data di esecutività della delibera del Consiglio provinciale di approvazione dei sub - piani.


Art.6
Risorse per l'esercizio di delega
1. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 le Province fanno fronte attraverso:
a) la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative approvate con decreto legislativo 22 giugno 1991, nº 230, così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, art. 11, comma 2;
b) la concessione di un contributo integrativo determinato di anno in anno da parte dell'Amministrazione regionale rapportato al numero di autorizzazioni rilasciate da ciascuna Provincia nell'anno precedente gravante sul capitolo 07056:
1994 lire 350.000.000
1995 lire 350.000.000
1996 lire 350.000.000
2. Le funzioni di cui all'articolo 3 alle Province è assegnato da parte dell'Amministrazione regionale un contributo rapportato al numero dei cittadini residenti e fluttuanti di ciascuna area programmata gravante sul capitolo 07056:
1994 lire 630.000.000
1995 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000


Art.7
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994 - 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994 - 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni.
In diminuzione
07 - Assessorato Turismo, artigianato e commercio
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994 - 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni.

In diminuzione
07 - Assessorato Turismo, artigianato e commercio
Capitolo 07045
Spese per la promozione e l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni, nazionali ed estere – spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, LR 6 aprile 1954, n. 5 e art. 70, LR 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, per lo svolgimenti di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, comma 3, LR 31 ottobre 1991, n. 35)
1994 lire 380.000.000
1995 lire 300.000.000
1996 lire 300.000.000
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994 - 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni.

In diminuzione
07 - Assessorato Turismo, artigianato e commercio
OMISSIS
Capitolo 07064
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative e consortili operanti nei settori del commercio, turismo, dei servizi e della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei concorso fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68 LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 8 LR 26 gennaio 1989, nº 5, art. 11 LR 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, LR 30 aprile 1991, n. 13)
1994 lire 600.000.000
1995 lire 300.000.000
1996 lire 300.000.000
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994 - 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni.

In aumento
07 - Assessorato turismo, artigianato e commercio
Capitolo 07056
(NI) 2.1.1.5.3.2.10.25 (08.02) - Finanziamenti alle province per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate in materia di commercio su aree pubbliche e di politica commerciale (artt. 1 e 3 della presente legge)
1994 lire 980.000.000
1995 lire 600.000.000
1996 lire 600.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 giugno 1994
Melis



Data a Cagliari, addì 16 giugno 1994

Melis