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Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 3

Istituzione di una Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. E’ istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio, composta da undici consiglieri e nominata dal Presidente del Consiglio regionale.
2. La Commissione ha il compito di elaborare proposte relative alla riforma costituzionale dello Stato ed alla definizione dei contenuti dell’autonomia costituzinale della Sardegna, salvaguardandone la specialità.
3. La Commissione elaborerà, anche indipendentemente da una generale revisione costituzionale, una proposta organica di nuovo Statuto speciale, per l’esercizio dell’iniziativa del Consiglio regionale di cui al primo comma dell’articolo 54 dello Statuto. Proporrà altresì al Consiglio regionale la formulazione dei pareri previsti dal secondo comma dell’articolo 54 dello Statuto.
4. Può essere oggetto dell’attività della Commissione ogni altro argomento che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo e per il potenziamento dell’autonomia della Sardegna.
5. La Commissione inoltre dà al Consiglio regionale indicazioni riguardo alle linee di tendenza dell’esperienza autonomistica regionale nel nostro ordinamento e circa le iniziative che la Regione può assumere per la piena realizzazione di un ordinamento statuale caratterizzato in senso federalistico, sia tramite consultazioni con le altre Regioni, e in particolare con quelle ad autonomia speciale, sia attraverso rapporti con le sedi parlamentari e governative competenti.
6. Nelle materie indicate dai commi 2 e 3 sono attribuite alla Commissione le funzioni in sede referente di cui all’articolo 25 del Regolamento del Consiglio, con la previsione, tuttavia, che prima dell’approvazione finale venga acquisito il parere della Prima Commissione del Consiglio regionale.


Art.2
1. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili e di elaborare studi nelle materie di cui all’articolo 1, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie e formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.

Art.3
1. L’Ufficio di presidenza della Commissione, al quale compete lo stesso trattamento previsto per quelli delle Commissioni permanenti, è eletto ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento del Consiglio.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme del Regolamento del Consiglio regionale relative alle Commissioni permanenti.
3. La Commissione dura in carica fino al 31 dicembre 1996 ed entro tale data deve concludere i suoi lavori.


Art.4
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna



Data a Cagliari, addì 5 gennaio 1995

Palomba