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Legge Regionale 13 gennaio 1995, n. 4

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali). Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994
1. All’articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Il controllo sugli atti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e di quelli della relativa Unione regionale è esercitato dai comitati di controllo nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 4 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).".


Art.2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. All’esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, ed i comitati provinciali di controllo con sede nei capoluoghi di provincia.".
2. Il comma 3 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
"3. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo provinciali corrispondono ai territori delle rispettive province.".
3. I commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono abrogati.


Art.3
Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1994
1. L’articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Competenza dei comitati.
1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti degli enti di cui all’articolo 1 concernenti i seguenti oggetti:
statuti e regolamenti;
tabelle organiche;
stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;
assunzione di personale a qualsiasi titolo e convenzioni concernenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
piani urbanistici di cui al Titolo III e agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I comitati provinciali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.".


Art.4
Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1994
1. L’articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Composizione dei comitati di controllo.
1. Ciascun comitato di controllo è composto da:
due componenti eletti tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno tre anni e sei mesi le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale;
un componente eletto tra segretari comunali o provinciali in quiescenza o tra chi abbia ricoperto per almeno tre anni e sei mesi l’incarico di componente di un comitato di controllo;
un componente eletto nell’ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all’albo degli avvocati, fornito dal relativo ordine professionale;
un componente eletto nell’ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, forniti dai rispettivi ordini professionali;
un componente eletto fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche e amministrative, funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche;
un componente eletto nell’ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all’albo degli ingegneri o degli architetti, con specifica esperienza professionale in materia urbanistica, forniti dai rispettivi ordini professionali.
2. E’ abrogato l’articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989.".


Art.5
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell’articolo 4 sono richiesti dal Presidente della Giunta regionale, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell’organo al quale si riferiscono le designazioni. Per il comitato regionale di controllo le designazioni sono richieste all’ordine regionale, ove esistente, ovvero a tutti gli ordini professionali aventi competenza sul territorio regionale.".
2. Il comma 4 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
"4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell’articolo 4.".


Art.6
Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1994
1. L’articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Modalità dell’elezione dei componenti, dei presidenti e dei vicepresidenti.
1. Le votazioni per l’elezione dei componenti dei comitati di controllo si svolgono entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il novantesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.
2. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell’assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.
3. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Nella stessa sessione il Consiglio regionale provvede all’elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei comitati di controllo fra i componenti degli stessi.
5. L’elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.
6. Il più votato è eletto Presidente, chi lo segue immediatamente è eletto Vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
7. In caso di dimissioni dalle cariche del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio regionale procede entro sessanta giorni alla loro elezione.
8. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni di cui al presente articolo è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.".


Art.7
Modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell’organo di controllo ovvero, qualora taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l’elezione suppletiva.".


Art.8
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1994
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Cause di ineleggibilità.
1. Non possono essere eletti componenti dei comitati di controllo:
i parlamentari nazionali ed europei;
i consiglieri regionali;
i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;
coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l’ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;
i dipendenti della Regione, i dipendenti e i revisori dei conti dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo del comitato, nonché i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione;
coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi a livello sovracomunale, provinciale, regionale o nazionale nei partiti e movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione e nelle organizzazioni sindacali e di categoria, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del comitato;
coloro che siano già stati per due volte eletti quali componenti di un comitato di controllo.".


Art.9
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 38 del 1994
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"d) che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo dei medesimi o del comitato;".
2. La lettera e) del medesimo comma è sostituita dalla seguente:
"e) che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati;".
3. La lettera f) del medesimo comma è abrogata.


Art.10
Modifica all’articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994 è abrogato.

Art.11
Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nell’articolo 14 della legge regionale n. 38 del 1994 le parole "trenta mesi" sono sostituite dalle parole "180 giorni".

Art.12
Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle forme e nei termini previsti per la sua nomina.".


Art.13
Modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. E’ sciolto il comitato che reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti e persista in tale condotta nonostante la diffida della Giunta regionale.".


Art.14
Modifica all’articolo 20 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nel comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 38 del 1994 sono soppresse le parole "fra quelli di cui al comma 1 dell’articolo 4".


Art.15
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nel comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 38 del 1994 sono abrogate le parole "di cui al comma 1 dell’articolo 4".
2. E’ altresì abrogato il comma 5 del medesimo articolo.


Art.16
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 38 del 1994 sono sostituite dalle seguenti:
"b) il coniuge, o un parente o affine fino al quarto grado, o persona legata da vincoli di affiliazione o convivenza abituale, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente, datore di lavoro o dipendente dell’interessato al provvedimento;".


Art.17
Modifica all’articolo 27 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostuito dal seguente:
"2. In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine di trenta giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri.".


Art.18
Modifica all’articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"3. Le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali o provinciali o quattro componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione all’albo pretorio:
acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti;
contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.".


Art.19
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
1. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 38 del 1994 le parole "entro dieci giorni dalla loro adozione" sono sostituite dalle parole "entro quindici giorni dalla loro adozione".
2. Nel comma 2 del medesimo articolo le parole "entro cinque giorni dalla loro adozione" sono sostituite dalle parole "entro sette giorni dalla loro adozione".
3. Il comma 3 del medesimo articolo è abrogato.


Art.20
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nel comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 38 del 1994 le parole "entro dieci giorni dalla loro adozione" sono sostituite dalle parole "entro quindici giorni dalla loro adozione" e le parole "entro cinque giorni per le deliberazioni" sono sostituite dalle parole "entro sette giorni per le deliberazioni".


Art.21
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall’articolo 31, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’ordinanza di cui al comma 1.".
2. Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine è di venti giorni per gli atti di cui al comma 2 dell’articolo 32.".
3. Nel comma 4 del medesimo articolo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle parole "venti giorni".


Art.22
Modifica all’articolo 41 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nel comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 38 del 1994 la parola "circoscrizionali" è sostituita dalla parola "provinciali".

Art.23
Modifica all’articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994 le parole "articolo 38" sono sostituite dalle parole "articolo 36".

Art.24
Modifica all’articolo 43 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Il comma 7 dell’articolo 43 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"7. Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio dipendenti che ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 10 e alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 11.".


Art.25
Modifica all’articolo 48 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale n. 38 del 1994 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo per i componenti del comitato regionale di controllo.".


Art.26
Modifica all’articolo 49 della legge regionale n. 38 del 1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale n. 38 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono ad oltre 60 km dalla sua sede possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i coordinatori generali dell’Amministrazione regionale.".


Art.27
Modifica all’articolo 52 della legge regionale n. 38 del 1994
1. L’articolo 52 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 - Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 3.000.000.000.
2. Ai suddetti oneri si fa fronte con l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi autorizzati dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine nello stato di previsione dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1995 e pluriennale per gli anni 1995-1997 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto a ciascuno indicati:
(N.I.) - (1.1.1.1.0.1.01.01.)(01.03) cat. prog. 01 - Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49 L.R. 13 dicembre 1994, n. 38)
1995 lire 2.250.000.000
1996 lire 2.250.000.000
1997 lire 2.250.000.000
(N.I.) - (1.1.1.1.0.1.01.01)(01.03) cat. prog. 01 - Spese per l’attività di ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 e art. 46 L.R. 13 dicembre 1994, n. 38)
1995 lire 750.000.000
1996 lire 750.000.000
1997 lire 750.000.000.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1995 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.".


Art.28
Abrogazioni
1. Gli articoli 6, 7, 18 e 50 della legge regionale n. 38 del 1994 sono abrogati.

Art.29
Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo
1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994 è stabilito in 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il termine per lo svolgimento delle votazioni per l’elezione dei componenti dei comitati di controllo è stabilito in 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell’insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il centottantesimo giorno dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.


Art.30
Articolazione territoriale transitoria dei comitati di controllo
1. In sede di prima attuazione della legge regionale n. 38 del 1994, all’esercizio dei controlli provvedono, oltre al comitato regionale di controllo, comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.
2. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 3, 4 e 5.
3. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
4. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golfo Aranci, Laerru, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.
5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i Comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
6. L’articolazione territoriale dei comitati di controllo prevista dal presente articolo cessa di avere efficacia con l’insediamento dei comitati eletti all’inizio della prossima legislatura. Anche prima di tale termine, tuttavia, le leggi che dispongono la modifica delle circoscrizioni provinciali o l’istituzione di nuove province possono modificare le circoscrizioni di cui al presente articolo, al fine di farle coincidere con quelle delle province.


Art.31
Pubblicazione del testo coordinato delle norme sui controlli
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, con le modifiche introdotte dalla presente legge.


Art.32
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1995
Palomba