Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
a) lire 1.251.392.000.000, nell’anno 1995, di cui:
1) lire 455.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e dall’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come modificata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27;
2) lire 386.392.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo verificatosi alla chiusura dell’esercizio 1993;
3) lire 410.000.000.000 per la copertura del mancato avanzo presunto relativo allo stesso anno 1993, applicato, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, al bilancio per l’anno 1994;
b) lire 80.000.000.000 nell’anno 1995 quale quota già prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17; lire 45.000.000.000 nell’anno 1995 e lire 70.000.000.000 nell’anno 1996 quali quote già previste dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1994;
c) lire 990.000.000.000 nell’anno 1995, lire 255.000.000.000 nell’anno 1996 e lire 120.000.000.000 nell’anno 1997, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti di opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F) allegata alla presente legge.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1° luglio 1995; quello di cui alla lettera b), da data anteriore al 1° gennaio 1996 per i mutui autorizzati nell’anno 1995 e da data anteriore al 1° gennaio 1997 per quello autorizzato nell’anno 1996; l’ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1° gennaio 1996 per il mutuo autorizzato nell’anno 1995, al 1° gennaio 1997 per quello autorizzato nell’anno 1996 e al 1° gennaio 1988 per quello autorizzato nell’anno 1997.
4. Per la contrazione dei mutui di cui ai prece-denti commi valgono le condizioni e le modalità previste negli articoli 1 delle leggi regionali n. 17 del 1993 e 1° ottobre 1993, n. 50; gli stessi sono stipulati ad un tasso d’interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al 12 per cento annuo.
5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
6. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:
1995 lire 111.796.000.000
1996 lire 345.416.000.000
1997 lire 391.188.000.000
dal 1998 al 2009 lire 407.667.000.000
2010 lire 318.358.000.000
2011 lire 65.337.000.000
2012 lire 17.619.000.000
7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall’anno 1998, con le successive leggi di bilancio.
8. L’autorizzazione a contrarre i mutui relativi all’anno 1995 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell’esercizio 1995; l’autorizzazione può essere rinnovata nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.
Art.2
Norme sulla tesoreria regionale
Art.3
Fondi speciali
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1995 lire 24.500.000.000
anno 1996 lire 269.950.000.000
anno 1997 lire 273.740.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1995 lire 161.620.000.000
anno 1996 lire 249.300.000.000
anno 1997 lire 245.100.000.000
Art.4
Determinazione di spese
2. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1995 e per il triennio 1995/1997, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D) allegata alla presente legge.
3. A’ termini dell’articolo 13, comma 1, lettera e), di cui alla predetta legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1995 e per il triennio 1995/1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
Art.5
Modifiche alla L.R. 5 maggio 19983, n. 11 Norme in materia di contabilità
"g) provenienti da avanzi di amministrazione.".
2. Nell’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 1983, è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Al fondo di cui al comma 1 sono estese le facoltà di cui all’ultimo comma del successivo articolo 29.".
3. E’ abrogato l’articolo 104 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).
4. Nell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, così come sostituito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, nel comma 5 l’inciso "nel rispetto della loro natura" è soppresso.
5. Il comma 4 dell’articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, la Ragione-ria generale può applicare la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l’applicazione della sanzione.".
6. Nell’articolo 51, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1983, la lettera a) è sostituta dalla seguente:
"a) la facoltà degli istituti tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all’articolo 8, comma 4, del capitolato speciale sull’ordinamento del servizio di tesoreria, allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27.".
7. Nell’articolo 57 della legge regionale n. 11 del 1983, al comma 1, punto 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l’Amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.".
8. L’articolo 59 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 59
1. Sono fatte salve le gestioni fuori bilancio previste da leggi statali.".
CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.6
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti ex art. 16, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria)
2. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata alle Province e ripartita, anticipatamente ed in unica soluzione, tra le stesse secondo i criteri previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, per la realizzazione di progetti obiettivo di interesse sovracomunale.
3. I progetti obiettivo devono rispettare gli atti di programmazione della Regione e gli indirizzi generali deliberati dalla Giunta regionale; essi vengono predisposti tenendo conto delle indicazioni che possono essere fornite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni comunali e approvati dalle Province considerando anche la misura di cofinanziamento che viene garantita dai comuni interessati.
4. I progetti obiettivo vengono comunicati, entro quindici giorni, all’Assessore regionale competente per materia il quale, nei successivi venti giorni, propone alla Giunta regionale il cofinanziamento, anche con le disponibilità di cui al comma 1, di quelli che risultano conformi con gli atti di programmazione e gli indirizzi generali di cui al comma 3, e provvede, ove possibile, all’acquisizione del cofinanziamento da parte dell’Unione europea e dai privati.
5. L’attuazione dei progetti obiettivo è di competenza delle Province.
Art.7
Programma di opere di competenza regionale
2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto e approvato con le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
3. Per la realizzazione delle opere programmate si provvede in esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione regionale ovvero mediante affidamento in concessione agli enti di cui all’articolo 1 della stessa legge regionale n. 24 del 1987.
Art.8
Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 45 e dell’articolo 10 della L.R. 22 aprile 1987, n. 24
2. I termini di impegnabilità di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, già prorogati dall’articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1994 al 30 giugno 1995, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1995.
Art.9
Recupero e riversamento di fondi ex lege regionale 6 settembre 1976, n. 45
Art.10
Edilizia abitativa e agevolata
anno 1996 lire 6.000.000.000
anno 1997 lire 52.000.000.000;
l’autorizzazione di spesa di lire 55.000.000.000 disposta per l’anno 1995 dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è rideterminata in lire 42.000.000.000 (cap. 08112).
2. Il limite d’impegno autorizzato dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all’anno 2011 con l’annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).
Art.11
Definizione agevolata delle violazioni edilizie
2. Il termine previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1985 deve intendersi riferito al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate dal presente articolo e decorrenti dall’entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1985, o dalle leggi regionali di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono ammesse ad istruttoria le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, presentate nei termini previsti dalla normativa statale.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi titolo devono presentare al comune competente la documentazione prevista al comma 3 dell’articolo 40, della legge regionale n. 23 del 1985, qualora non sia stata già allegata al momento di presentazione della domanda. E’ data facoltà ai sindaci di richiedere ulteriori elaborati integrativi.
6. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il versamento della prima rata di anticipazione degli oneri concessori, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale. Gli importi successivi dell’anticipazione e l’importo finale degli oneri concessori è calcolato ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 23 del 1985.
7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni dovranno determinare la modalità di calcolo degli oneri concessori per quelle zone dello strumento urbanistico per le quali, in tutto o in parte, non sono previste a regime tabelle di riferimento.
8. Entro la stessa data i comuni dovranno stabilire le modalità di pagamento del conguaglio degli oneri concessori.
Art.12
Porti turistici
Art.13
Viabilità
2. Lo stanziamento relativo alla grande viabilità, autorizzato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, è destinato ad assicurare l’obbligatoria valutazione di impatto ambientale della strada statale 131 "Carlo Felice" e lo studio della funzionalità dell’intera infrastruttura, atto ad evidenziare i lotti funzionali di intervento e la configurazione funzionale e strutturale delle intersezioni fondamentali.
Art.14
Contributo straordinario all’Ente Autonomo del Flumendosa
- lire 6.100.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 3.500.000.000 all’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze e per lire 2.600.000.000 al ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226);
- lire 1.500.000.000 finalizzato al rimborso all’Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) delle forniture idriche nelle dighe dell’alto Flumendosa (cap. 08226/01).
2. L’autorizzazione di spesa di lire 3.500.000.000 disposta, per l’anno 1995, dall’articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, quale contributo a favore dell’EAF, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del "sistema Flumendosa – Campidano", è rideterminata in lire 1.500.000.000 (cap. 08226/02).
Art.15
Opere idriche
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.16
Opere pubbliche-spese generali
2. L’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.
3. Nel comma 12 dell’articolo 22 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50, l’espressione "qualora le stesse risultino diverse da quelle riconosciute" è sostituita con la seguente: "qualora le stesse risultino superiori a quelle riconosciute.".
Art.17
Completamento del canale navigabile dell’aeroporto Cagliari-Elmas
Art.18
Completamento degli interventi di risanamento edilizio L.R. 5 novembre 1987, n. 45
Art.19
Calamità e dissesti geologici - Risanamento edilizio-urbanistico
CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.20
Interventi vari in agricoltura
2. Per la concessione dei mutui previsti dal-l’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono autorizzati gli ulteriori limiti d’impegno di lire 23.000.000.000 e di lire 5.000.000.000 le cui annualità sono iscritte, rispettivamente, nei bilanci della Regione dall’anno 1995 all’anno 2009 e dall’anno 1997 all’anno 2011; è soppresso il limite d’impegno di lire 10.000.000.000 autorizzato, per gli anni dal 1996 al 2010, dall’articolo 28, lettera b), della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 (cap. 06073).
3. Il limite d’impegno di lire 2.000.000.000, previsto dall’articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è rideterminato in lire 1.500.000.000; è istituito, per le finalità di cui allo stesso articolo, l’ulteriore limite d’impegno di lire 800.000.000, con annualità decorrenti dal 1997 al 2013 (cap. 06220).
4. Per effetto della mancata attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzata, in conto del capitolo 06051/01 del bilancio della Regione, nell’anno 1995, la spesa di lire 500.000.000.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 1995 dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, rispettivamente di lire 20.000.000.000 e di lire 8.000.000.000, sono rideterminate in complessive lire 6.000.000.000 (cap. 06074).
6. E’ autorizzato, nell’anno 1995, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi e sussidi diretti alla costruzione ed al riattamento di strade interpoderali (cap. 06086/02).
7. Per effetto della mancata attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è autorizzata, nell’anno 1995, la spesa di lire 3.000.000.000 per la realizzazione del sistema informativo dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale e dei propri uffici periferici (cap. 06342/01).
Art.21
Rete di contabilità aziendale
Art.22
Marchiatura dei capi bovini
2. L’onere per l’applicazione del presente articolo è valutato in annue lire 350.000.000 (cap.06309/01).
3. I relativi rimborsi devono essere versati alle entrate del bilancio regionale.
Art.23
Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate
Art.24
Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - Integrazione regionale
Art.25
Competenza dell’istruttoria e della concessione dei contributi per O.M.F.
2. L’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e l’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, continuano ad essere applicati per la gestione dei residui relativi agli stanziamenti disposti a tutto il 1994.
CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE)
Art.26
Interventi a favore dell’industria alberghiera delle imprese artigiane e commerciali
lire 10.000.000.000 con annualità dal 1995 al 2010;
lire 5.000.000.000 con annualità dal 1996 al 2011;
lire 5.000.000.000 con annualità dal 1997 al 2012.
2. Il limite di impegno disposto dall’articolo 18, comma 6, lettera a), punto 1, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già rideterminato dal comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, è ulteriormente rideterminato, ferme restando le relative annualità, in lire 4.600.000.000 (cap. 07026/01).
3. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 51 del 1993, è autorizzato l’ulteriore limite d’impegno di lire 2.400.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1995 all’anno 1998 (07026/01).
4. Le spese di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per l’Artigiancassa, già assunte dall’articolo 52 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, a carico del Fondo istituito dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono imputate alle disponibilità del Fondo costituito a’ termini dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.
5. Ai fini della concessione della garanzia sussidiaria di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 51 del 1993, e dell’articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, costituisce titolo valido e sufficiente l’attendibilità tecnica ed economica accertata e dichiarata in sede di istruttoria dagli enti creditizi convenzionati ai sensi delle leggi medesime.
Art.27
Industria alberghiera e turistica
Art.28
Concorso sugli interessi sui mutui per cooperative giovanili turistiche
lire 400.000.000 con annualità dal 1995 al 2010;
lire 300.000.000 con annualità dal 1996 al 2011.
2. Una quota, pari a lire 2.300.000.000, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 07070 del bilancio per l’anno 1995, è utilizzata per il finanziamento delle pratiche istruite ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, così come modificato dall’articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.
Art.29
Contributi alle imprese artigiane
Art.30
Comitati per la concessione del credito alle imprese commerciali
Art.31
Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268 Infrastrutture industriali
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.2.04/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art.32
Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese
2. Per le finalità di cui alla medesima legge regionale n. 21 del 1993, sono autorizzati gli ulteriori seguenti limiti di impegno (cap. 09042/03):
lire 10.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1995 all’anno 2009;
lire 5.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1996 all’anno 2010.
Art.33
Imprese di trasformazione dei prodotti agricoli
Art.34
Osservatorio industriale e BIC Sardegna
Osservatorio industriale (cap. 09008);
Centro europeo di impresa ed innovazione - BIC Sardegna (cap. 09045/10).
Art.35
Aziende di trasporto
2. E’ autorizzato, nell’anno 1995, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti, previsti dalla Legge n. 151 del 1981 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche e integrazioni (cap. 13026).
CAPO V
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI)
Art.36
Programma di formazione professionale
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995 è determinata in lire 50.000.000.000 (cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 80.000 orarie.
4. La spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 così ripartita:
cap. 10001 lire 9.270.500.000
cap. 10002 lire 14.537.000.000
cap. 10002/01 lire 9.000.000.000
cap. 10003 lire 67.192.500.
Art.37
Progetti comunali finalizzati all’occupazione
"1. L’Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
alla qualificazione dei servizi degli enti locali, esclusi quelli di natura ordinaria;
alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
alla estensione ed alla cura del verde urbano.
2. Per la ripartizione dei fondi ai Comuni, in ogni caso da impegnare entro dodici mesi dall’erogazione, si applicano, fino all’approvazione di una legge organica sulle politiche attive del lavoro, le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’attività di assistenza e coordinamento è svolta dall’Assessorato regionale competente in materia di lavoro.".
2. La spesa prevista per l’attuazione del presente articolo è determinata in lire 110.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 (cap. 10136).
Art.38
Occupazione giovanile - L.R. 7 giugno 1984, n. 28
2. Per gli interventi urgenti per favorire l’occupazione, di cui all’allegata tabella G) gli stanziamenti autorizzati dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale n. 2 del 1994, sono rideterminati in lire 76.500.000.000 per l’anno 1995, in lire 49.500.000.000 per l’anno 1996 ed in lire 63.000.000.000 per l’anno 1997.
Art.39
Finanziamento ai Comuni ed attribuzioni di competenza ex lege regionale 7 giugno 1984, n. 28
2. Le spese per l’applicazione del precedente comma sono quantificate in lire 5.000.000.000 (cap. 10138).
3. I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1994 degli interventi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984, adottato con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1994, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l’anno 1994; a tal fine è autorizzata, nell’anno 1995, la spesa di lire 3.500.000.000 (cap. 10138).
Art.40
Modifiche all’articolo 37 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2
2. Nell’articolo 37 della legge regionale n. 2 del 1994 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le disponibilità eventualmente sussistenti a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 sono ripartite sulla base di un programma aggiuntivo di intervento da approvarsi con le modalità previste dal comma 2.".
Art.41
Università di Cagliari Proroga dell’utilizzazione dei fondi
Art.42
Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali
2. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo è valutata, per l’anno 1995, in lire 10.000.000.000 (cap. 11129).
Art.43
Competenze delle Province in materia di formazione professionale
2. E’ abrogato l’articolo 22 della legge regionale n. 47 del 1979.
Art.44
Rinnovi delle borse di studio L.R. 7 giugno 1984, n. 28
Art.45
Competenza della Regione in materia di diritto allo studio
Art.46
Edilizia universitaria
2. A completamento dell’intervento previsto dal comma 2 dell’articolo 49, della legge regionale n. 2 del 1994, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Università di Sassari, nell’anno 1995, la somma di lire 500.000.000 per l’acquisto della sede del dipartimento di storia (cap. 11066).
Art.47
Interventi per i corsi e le scuole universitarie di Nuoro
2. Il relativo programma di intervento a favore dei predetti enti è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 11089/03).
3. Una quota, pari a lire 1.000.000.000, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione per l’anno 1995, è destinata all’erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro, per il finanziamento dei corsi di laurea e per il funzionamento dei corsi della Scuola a fini speciali in Pubblica Amministrazione e Governo locale e dei corsi per assistenti sociali con sede in Nuoro, a’ termini dell’articolo 83, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, modificato dall’articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20.
4. I contributi di cui all’articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1992, modificato dall’articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n.20, sono da intendersi assegnati per il finanziamento dei corsi di laurea e per il funzionamento dei corsi della Scuola a fini speciali in Pubblica Amministrazione e Governo locale e dei corsi per assistente sociale con sede in Nuoro.
Art.48
Interventi vari in materia di pubblica istruzione
2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell’anno scolastico 1994-1995 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
Art.49
Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario
2. Le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1, sono stabilite dagli ERSU con apposito bando.
3. Alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 tra gli stessi ERSU, si provvede sulla base di apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di pubblica istruzione, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art.50
Provvedimenti in materia di attività culturali
"1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995-1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia nei quali abbiano sede enti o associazioni musicali e teatrali, regolarmente costituiti, non beneficiari di contributi regionali. Detti contributi, finalizzati alla programmazione di interventi in campo musicale e teatrale, sono suddivisi tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di finanziamento. I Comuni interessati devono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della ripartizione da parte della Giunta regionale, suddividere i fondi tra gli enti o associazioni musicali e teatrali che non godano già di altre provvidenze e che non ne abbiano beneficiato nel triennio precedente. A decorrere dall’anno finanziario 1995 i finanziamenti concessi a favore dei predetti enti musicali e teatrali possono essere utilizzati dagli stessi enti anche nei due anni successivi a quello di finanziamento.".
2. I finanziamenti concessi in conto del capitolo 11102/03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello di finanziamento.
3. Gli stanziamenti previsti dall’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e dall’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, impegnati negli anni 1993 e 1994, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell’anno 1995.
4. A valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, al Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro per spese di funzionamento.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo di lire 180.000.000 per l’anno 1995 e di lire 50.000.000 per gli anni successivi, per il funzionamento dell’Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato ed il marchesato (cap. 11088/02).
6. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è rideterminata per l’anno 1995 in lire 1.500.000.000 (cap. 11115/03).
Art.51
Completamento di musei di enti locali
2. A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 11.000.000.000 così ripartita (cap. 11107/02):
anno 1995 lire 5.000.000.000
anno 1996 lire 3.000.000.000
anno 1997 lire 3.000.000.000.
3. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art.52
Modalità di anticipazione e di rendicontazione dei contributi per lo sport
2. La rendicontazione dei contributi concessi per l’organizzazione delle iniziative sportive di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 36 del 1989 deve essere prodotta secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.
Art.53
Integrazione del fondo sanitario nazionale
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL e aziende ospedaliere, nel corso dell’anno 1995, rispettivamente le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l’assistenza psichiatrica.
Art.54
Istituzione del servizio di pronto soccorso del Consiglio regionale
Art.55
L.R. 27 agosto 1992, n. 15 - Infermi di mente
2. Il comma 5, dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"5. Ai componenti la commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, nonché un incentivo di lire 5.000 per ogni domanda esaminata e definita.".
3. La spesa per l’attuazione del precedente comma 2 è valutata in lire 150.000.000 annue (cap. 02102).
Art.56
Contributi ai Comuni per rette di ricovero in strutture socio-assistenziali
2. Agli oneri derivanti ai Comuni per l’accoglienza in strutture socio-assistenziali di nuove dimissioni di utenti dai centri di riabilitazione si provvede attraverso il decurtamento del finanziamento regionale all’azienda-USL interessata, nella misura corrispondente all’onere sostenuto presso il centro di riabilitazione.
Art.57
Servizi socio-assistenziali
2. I profili professionali degli operatori sociali di cui al comma 1 devono essere quelli previsti dal citato articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988.
3. Nelle more del completamento delle procedure concorsuali e della relativa immissione in ruolo del personale di cui ai precedenti commi, i Comuni, per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali, possono ancora stipulare convenzioni con operatori sociali.
4. I Comuni che nell’anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all’articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988, possono richiedere all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e assistenza sociale, per l’anno 1995, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l’assunzione di operatori sociali.
5. L’onere derivante dall’applicazione del comma precedente è valutato in lire 3.000.000.000 e grava sul capitolo 12001/01 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1995. Dall’anno 1996 gli stanziamenti dello stesso capitolo confluiscono nel fondo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.
6. Il termine di cinque anni previsto per l’adeguamento delle strutture destinate ai servizi socio-assistenziali è prorogato di ulteriori tre anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 24 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.
7. Il termine di tre anni, previsto per l’adeguamento del livello delle prestazioni da erogarsi nelle strutture di cui al precedente comma, è prorogato di ulteriori due anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria, di cui all’articolo 24 del predetto DPGR n. 12 del 1989.
8. Per l’anno 1995 si prescinde dall’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell’Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l’avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.
9. Una quota non superiore al cinquanta per cento dello stanziamento previsto dal capitolo 12001/06 del bilancio della regione per l’anno 1995 può essere impiegata, nello stesso anno, per la stipula di convenzioni di collaborazione e di consulenze finalizzate alla predisposizione del secondo Piano regionale socio-assistenziale.
Art.58
Modifica alla L.R. 26 gennaio 1995, n. 5 - Riforma sanitaria
"5. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 2 si provvede, inoltre, all’individuazione della sede legale di ciascuna azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre aziende-USL l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca in seduta congiunta, per una data compresa nei venti giorni successivi, presso la città con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo dato ISTAT, la conferenza dei sindaci dei Comuni ricompresi nella istituenda azienda-USL. Unitamente alla convocazione, invita la stessa conferenza dei sindaci a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell’azienda-USL in cui sono destinati a confluire i Comuni interessati. Il Presidente dell’Assemblea è eletto a maggioranza. Immediatamente dopo l’elezione, il Presidente dispone per le formalità procedurali da seguire per la redazione del verbale delle operazioni relative al successivo voto. Le assemblee - o gli altri organi previsti dal citato articolo 4 - formulano a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi.".
Art.59
Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali
Art.60
L.R. 23 dicembre 1993, n. 54 - art. 9, comma 2, Provvidenze a favore dei non vedenti
"2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna e con iscritti e sedi in almeno tre Province aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della predetta legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 del bilancio della Regione è ripartito sulla base del numero dei ciechi iscritti registrati al 31 dicembre 1994.".
Art.61
Programma annuale di intervento in favore dell’immigrazione
Art.62
Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale
2. Il saldo del contributo è erogato dopo la presentazione del rendiconto, corredato di tutti i documenti giustificativi.
CAPO VI
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.63
Fondo regionale di garanzia - L.R. 30 aprile 1991, n. 13
Art.64
Fondo accordi sindacali
Art.65
Sistema di monitoraggio e valutazione della spesa
2. L’Assessore della programmazione presenta alla Giunta regionale il rapporto annuale, indicando per ogni programma esaminato le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi.
3. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo è valutata in annue lire 1.000.000.000 (cap. 03070).
Art.66
Concorso sugli interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali
- lire 2.600.000.000 con annualità dal 1995 al 2009;
- lire 2.000.000.000 con annualità dal 1996 al 2010.
Art.67
Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche
2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione Civile sullo stato di emergenza in atto.
3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali, delegati secondo le cadenze e le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell’anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000; la quantificazione della spesa per gli anni successivi è determinata con legge di bilancio (cap. 05111/23).
Art.68
Smaltimento rifiuti
2. Il relativo programma di intervento, predisposto sulla base delle priorità e degli interventi già realizzati, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia, a’ termini dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art.69
Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione
2. L’onere relativo al presente articolo è valutato in lire 3.000.000.000 annue (cap. 09025).
Art.70
Albo professionale istruttori nautici - deroga
2. Nella tabella A della legge regionale n. 26 del 1988 il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
"5.3. - Per gli "Istruttori di pratica subacquea":
Brevetto di istruttore subacqueo, riconosciuto a livello internazionale, rilasciato da organizzazioni didattiche sia italiane che straniere e con attività consolidate e documentate nell’ambito dell’Unione Europea.".
Art.71
Carta geologica e Progetto SINA
2. Per il completamento del progetto relativo al sistema informativo regionale per la gestione dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque (Progetto SINA) è autorizzata, con proprie risorse, la spesa complessiva di lire 3.800.000.000, in ragione di lire 600.000.000 per l’anno 1995 e di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (cap. 05015/17).
Art.72
Interventi nel Sulcis-Iglesiente
2. La misura delle indennità dei gettoni di presenza da attribuire ai componenti del Comitato di coordinamento ed a quelli della segreteria del comitato medesimo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai medesimi componenti, con riferimento alle sedute ovvero - per l’espletamento dell’attività del Comitato - a riunioni, sopralluoghi, ispezioni, congressi di studio, attinenti direttamente o indirettamente all’oggetto dell’accordo, aventi luogo in località diverse da quelle di residenza, competono l’indennità di trasferta e i rimborsi in misura pari a quelle previsti, rispettivamente alle lettere b) e c) dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
4. Alle mansioni di segreteria dei Comitati si provvede col personale in servizio presso gli Assessorati regionali competenti e, se necessario, con altro personale dell’Amministrazione regionale assegnato temporaneamente, anche a tempo parziale, agli uffici degli Assessorati competenti con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.
5. L’Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a provvedere, direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall’IMI, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l’affidamento di incarichi di consulenza qualificata di natura tecnico-ingegneristica, necessari per la predisposizione e l’affidamento della concessione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
6. Per l’attuazione dei precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900.000.000, in ragione di lire 500.000.000 per l’anno 1995, di lire 250.000.000 per l’anno 1996 e di lire 150.000.000 per l’anno 1997 (cap. 09038).
7. Per l’attuazione dell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 144 del 1994, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall’ENEA, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l’affidamento di incarichi di consulenza qualificata di natura tecnico-scientifica ed amministrativa necessari per l’attuazione degli interventi del Piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis-Iglesiente.
8. E’ autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’accordo di programma per l’attivazione del Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 144, in attuazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993 (cap. 05010).
Art.73
Sistema Informativo del Turismo (SIRT)
Art.74
Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali
"m) consorzi turistici" (cap. 04018/02).
Art.75
Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 - Trasferimenti di risorse agli enti locali
"1. In attuazione dei principi contenuti nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) e nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:
a) fondo per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
b) fondo per gli investimenti;
c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport;
d) fondo per le politiche attive del lavoro."
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993, è aggiunto il seguente:
"2 bis. I fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti come segue:
fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l’88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento, alle Comunità Montane il 4 per cento;
fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l’81,5 per cento, alle Province il 18 per cento, alle Comunità Montane lo 0,5 per cento.".
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1993 è sostituito dal seguente:
"2. All’utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo di cui all’articolo1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 ed in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione regionale e di settore previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984, n. 31, e 9 giugno 1989, n. 36 e delle relative modifiche e integrazioni.".
4. In regime di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, i trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni sono disposti, in forma anticipata, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge regionale di approvazione.
5. Per l’anno 1995, al riparto del fondo di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo,si provvede in proporzione alle assegnazioni cumulativamente disposte nell’anno 1994 sugli stanziamenti dei capitoli confluiti nello stesso fondo relativi ai servizi socio-assistenziali, al diritto allo studio ed allo sviluppo dello sport.
6. L’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:
per il 35 per cento in parti uguali;
per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell’impiego.
2. I Comuni utilizzano le risorse trasferite sul fondo di cui al comma 1, ai sensi del precedente comma 3 dell’articolo 1 e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell’Assessorato regionale competente in materia di lavoro.
3. I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.".
7. All’articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L’Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie locali e il mantenimento del livello dei contributi assegnati a ciascun ente.".
Art.76
Piani urbanistici comunali in adeguamento dei piani territoriali paesistici
Art.77
Recupero ambientale delle aree minerarie dismesse - Legge 221/90
Art.78
Attività di controllo e di lotta contro gli insetti nocivi
2. Alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle Province.
Art.79
Differimento dei termini delle richieste di contributo per i servizi aerei di terzo livello
Art.80
Procedure per il finanziamento degli aeroporti isolani - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
2. La predetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge (cap. 13053).
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 2 del 1994 è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora le società di gestione non siano costituite, o non abbiano la concessione delle strutture aeroportuali, i contributi possono essere concessi ad enti locali, dando la preferenza agli enti che siano già intervenuti sugli aeroporti.".
4. Nel comma 2 del medesimo articolo le parole "società di cui al precedente comma" sono sostituite da "società ed enti di cui ai commi 1 e 1 bis.".
Art.81
Progetti speciali finalizzati all’occupazione - Modifiche alla L.R. 30 giugno 1993, n. 27
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Nei successivi trenta giorni deve essere emesso il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente.
3. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 27 del 1993 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare le proprie competenze di attuazione agli Assessori competenti nei settori ai quali si riferiscono i progetti e può, altresì, delegare il coordinamento operativo dell’intervento all’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.".
Art.82
Modifiche alla L.R. 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro
"3 bis. La disposizione prevista nel comma precedente non si applica alle domande di contributo presentate all’Agenzia regionale del lavoro, ai sensi degli articoli 7 e 12, a tutto il 31 dicembre 1993.
3 ter. L’erogazione dei contributi è disposta sulla base dell’accertamento previsto dall’articolo 21.".
2. Il comma 2 sexies dell’articolo 21 della legge regionale n. 33 del 1988, introdotto dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, è sostituito dal seguente:
"2 sexies. Nelle more dell’acquisizione dei documenti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies e delle verifiche sui medesimi documenti nonché sugli elementi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l’Amministrazione stessa mediante fidejussione primaria della durata di un anno, rinnovabile tacitamente per un altro anno, rilasciata da un Istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. In tale caso la misura del contributo è elevata forfettariamente dell’1 per cento. L’importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentato del 40 per cento a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo.".
Art.83
Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela
2. Detti interventi, in attesa dell’emanazione di una nuova e coordinata normativa, sono attuati a termini delle disposizioni del presente articolo e delle leggi vigenti cui fanno capo le attività previste nei capitoli e titoli di spesa elencati nella tabella H) allegata alla presente legge.
3. Al fine dell’individuazione delle attività da inserire nei programmi di cui ai precedenti commi, gli Assessorati regionali formulano alla Presidenza della Giunta le proposte relative ai rispettivi settori d’intervento.
4. Il programma generale degli interventi nonché quelli settoriali ed intersettoriali e le relative dotazioni finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni; in caso di particolare urgenza è consentito il finanziamento di stralci di detti programmi.
5. I programmi di cui al precedente comma considerano anche la spesa per l’individuazione e la pubblicizzazione di un unico marchio riguardante le caratteristiche ambientali e culturali, nonché la produzione di beni e servizi della Sardegna.
6. Per l’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno 1995 il capitolo 01090 denominato "Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell’immagine della Sardegna", con la dotazione di lire 16.270.000.000 per l’anno 1995, di lire 15.200.000.000 per l’anno 1996 e di lire 16.700.000.000 per l’anno 1997.
7. Alle dotazioni del fondo di cui al capitolo 01090 per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge di bilancio.
8. Sono fatti salvi gli impegni assunti, entro l’entrata in vigore della presente legge, sui capitoli elencati nella tabella H) di cui al comma 2 che permangono nel bilancio regionale fino ad esaurimento dei rispettivi residui; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all’assunzione degli impegni.
9. La Giunta regionale emana le opportune direttive agli enti strumentali della Regione al fine del più efficace coordinamento delle iniziative assunte dagli stessi per l’attuazione degli interventi considerati nel presente articolo; allo stesso fine ulteriori direttive sono impartite ai rappresentati della Regione componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui la stessa Regione abbia acquisito partecipazioni.
Art.84
Azienda Foreste Demaniali
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1994, n. 13, è sostituito dal seguente:
"3. Il programma di spesa è approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda a’ termini dell’articolo 5 dello Statuto dell’Azienda medesima approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art.85
Associazioni proloco
2. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art.86
Copertura finanziaria
Art.87
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 7 aprile 1995
Palomba
Data a Cagliari, addì 7 aprile 1995
Palomba