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Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 7

Modifiche alla legge regionale relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)"
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 10 marzo 1995 e relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)" sono apportate le seguenti modificazioni:
1. nell’articolo 55, al comma 2, è soppressa l’espressione "nonché un incentivo di lire 5.000 per ogni domanda esaminata e definita";
2. nell’articolo 57, al comma 1, l’espressione "per concorrere a sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione in ruolo di operatori sociali" è sostituita con la seguente: "per concorrere a sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione, secondo le disposizioni statali vigenti, di operatori sociali";
3. l’articolo 70 è soppresso;
4. nell’articolo 72, al comma 2, l’espressione "sono determinate con deliberazione della Giunta regionale", è sostituita dalla seguente: "è determinata dalle leggi vigenti".


Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna



Data a Cagliari, addì 7 aprile 1995

Palomba