Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 7
Modifiche alla legge regionale relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)"
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. nell’articolo 55, al comma 2, è soppressa l’espressione "nonché un incentivo di lire 5.000 per ogni domanda esaminata e definita";
2. nell’articolo 57, al comma 1, l’espressione "per concorrere a sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione in ruolo di operatori sociali" è sostituita con la seguente: "per concorrere a sostenere gli oneri derivanti dall’assunzione, secondo le disposizioni statali vigenti, di operatori sociali";
3. l’articolo 70 è soppresso;
4. nell’articolo 72, al comma 2, l’espressione "sono determinate con deliberazione della Giunta regionale", è sostituita dalla seguente: "è determinata dalle leggi vigenti".
Art.2
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 7 aprile 1995
Palomba