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Legge Regionale 21 luglio 1995, n. 18

Differimento di termini recati dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, è sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro il 31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 5;
b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati ricostituiti dopo il 30 settembre 1994;
c) i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 cessano dalla carica il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1994."


Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna.



Data a Cagliari, addì 21 luglio 1995

Palomba