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Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 21

Modifica della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) ed attribuzione di premi compensativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis - Deroga per gli enti strumentali minori
1. Le norme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3 non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell'ente di pari, specifica professionalità, agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell'Istituto incremento ippico (III), dell'Istituto regionale etnografico (ISRE), dell'Istituto zootecnico e caseario (IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).".


Art.2
1. Il termine del 31 dicembre 1990, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art.3
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono quantificati in complessive lire 7.500.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1995 -1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03- ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 7)
1995 lire 7.500.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A, allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.

In aumento
02- ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n.47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria)
1995 lire 6.610.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
Capitolo 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
1995 lire 890.000.000
1996 lire ---------------
1997 lire ---------------
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995

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