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Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 23

Finanziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubblici per l’attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l’utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono autorizzate, nell’anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l’acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Art.2
1. Le disponibilità finanziarie destinate all’attuazione del precedente articolo, sono così ripartite:
una quota fissa di lire 300.000 valida per l’intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato;
la disponibilità residua è attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualità dell’intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull’intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva:
in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature;
in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature;
in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.
2. Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell’amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.


Art.3
1. Il sussidio integrativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, è concesso ed elevato a lire 400.000 fisse mensili, ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili cui compete un sussidio statale pari a lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, sempre nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995 e del decreto- legge 14 giugno 1995, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il sussidio integrativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, quantificato in lire 200 mila, nonché il sussidio di cui al precedente comma, è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 giornate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio; fino a 20 giornate i due terzi ed oltre le 20 giornate l’intero sussidio.


Art.4
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l’anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire --------
1997 lire --------
mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.

In aumento
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10136/01
Fondo per l’attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995, n. 15 e articoli 1 e 3 della presente legge)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire --------
1997 lire --------
3. Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995

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